COMUNICATO
TESTO DI LEGGE DI REVISIONE STATUTARIA APPROVATO IN SECONDA VOTAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE REVISIONE DEGLI ARTICOLI 16 E 52 DELLO STATUTO REGIONALE APPROVATO CON LEGGE N. 336 DEL 9 NOVEMBRE 1990
Approvata dal Consiglio regionale in seconda lettura nella seduta
pomeridiana dell'8 novembre 2000 ai sensi dell'art. 123 Cost. a
maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea con il medesimo
oggetto e nell'identico testo della deliberazione legislativa n. 2
del 26 luglio 2000.
Art. 1
1. All'articolo 16, comma 1, dello Statuto regionale, dopo le parole
"in numero non superiore a cinque" sono aggiunte le parole ", salvo
quanto disposto dall'articolo 52".
Art. 2
1. L'articolo 52 dello Statuto regionale e' sostituito come segue:
"Art. 52
1. Per l'esame in sede preparatoria e referente delle proposte di
revisione dello Statuto - secondo quanto disposto dall'articolo 123,
comma 1, della Costituzione - il Consiglio regionale istituisce, a
norma dell'articolo 16, una apposita Commissione consiliare.
2. Le proposte di revisione di cui al comma 1 sono approvate ed
entrano in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 123, commi 2
e 3, della Costituzione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non e' valida
se non e' accompagnata dalla deliberazione del nuovo Statuto che
sostituisca il precedente.".
AVVERTIMENTO
Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L.R. 25/10/2000, n. 29
"Disciplina del referendum sulle leggi regionali di revisione
statutaria ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione" Entro tre
mesi un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei
componenti il Consiglio regionale possono chiedere che si proceda al
referendum popolare, a norma dell'articolo 123 della Costituzione e
della L.R. 25 ottobre 2000, n. 29.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA
Il testo dell'art. 123 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 123
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione,
ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di
organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del
diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti
amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei
regolamenti regionali.
Lo statuto e' approvato e modificato dal Consiglio regionale con
legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due
deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due
mesi. Per tale legge non e' richiesta l'apposizione del visto da
parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica puo'
promuovere la questione di legittimita' costituzionale sugli statuti
regionali dinanzi alla Corte Costituzionale entro trenta giorni dalla
loro pubblicazione.
Lo statuto e' sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi
dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli
elettori della regione o un quinto dei componenti il Consiglio
regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non e' promulgato se
non e' approvato dalla maggioranza dei voti validi.".