REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

COMUNICATO

TESTO DI LEGGE DI REVISIONE STATUTARIA APPROVATO IN SECONDA VOTAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE REVISIONE DEGLI ARTICOLI 16 E 52 DELLO STATUTO REGIONALE APPROVATO CON LEGGE N. 336 DEL 9 NOVEMBRE 1990

Approvata dal Consiglio regionale in seconda lettura nella seduta               
pomeridiana dell'8 novembre 2000 ai sensi dell'art. 123 Cost. a                 
maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea con il medesimo                 
oggetto e nell'identico testo della deliberazione legislativa n. 2              
del 26 luglio 2000.                                                             
          Art. 1                                                                
1. All'articolo 16, comma 1, dello Statuto regionale, dopo le parole            
"in numero non superiore a cinque" sono aggiunte le parole ", salvo             
quanto disposto dall'articolo 52".                                              
          Art. 2                                                                
1. L'articolo 52 dello Statuto regionale e' sostituito come segue:              
"Art. 52                                                                        
1. Per l'esame in sede preparatoria e referente delle proposte di               
revisione dello Statuto - secondo quanto disposto dall'articolo 123,            
comma 1, della Costituzione - il Consiglio regionale istituisce, a              
norma dell'articolo 16, una apposita Commissione consiliare.                    
2. Le proposte di revisione di cui al comma 1 sono approvate ed                 
entrano in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 123, commi 2            
e 3, della Costituzione.                                                        
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non e' valida           
se non e' accompagnata dalla deliberazione del nuovo Statuto che                
sostituisca il precedente.".                                                    
AVVERTIMENTO                                                                    
Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L.R. 25/10/2000, n. 29                     
"Disciplina del referendum sulle leggi regionali di revisione                   
statutaria ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione" Entro tre             
mesi un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei              
componenti il Consiglio regionale possono chiedere che si proceda al            
referendum popolare, a norma dell'articolo 123 della Costituzione e             
della L.R. 25 ottobre 2000, n. 29.                                              
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA                                                   
Il testo dell'art. 123 della Costituzione e' il seguente:                       
"Art. 123                                                                       
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione,            
ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di                   
organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del               
diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti                 
amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei               
regolamenti regionali.                                                          
Lo statuto e' approvato e modificato dal Consiglio regionale con                
legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due             
deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due               
mesi. Per tale legge non e' richiesta l'apposizione del visto da                
parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica puo'             
promuovere la questione di legittimita' costituzionale sugli statuti            
regionali dinanzi alla Corte Costituzionale entro trenta giorni dalla           
loro pubblicazione.                                                             
Lo statuto e' sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi           
dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli              
elettori della regione o un quinto dei componenti il Consiglio                  
regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non e' promulgato se              
non e' approvato dalla maggioranza dei voti validi.".                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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