DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2000, n. 1817
Delibere consiliari n. 62 e n. 63 in data 20 settembre 2000 relative al Reg. (CE) n. 1493/99 in materia di Organizzazione Comune Mercato Vitivinicolo. Riapertura termini presentazione domande campagna 2000/2001 e adeguamento elenco varieta' miglioratrici temporaneamente autorizzate in zone collinari
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il Reg. (CE) n. 1493/99 del Consiglio, in data 17 maggio 1999,
relativo all'Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo;
- il Reg. (CE) n. 1227/00 della Commissione, in data 31 maggio 2000,
che stabilisce modalita' di applicazione del sopracitato Reg. (CE) n.
1493/99, in particolare in ordine al potenziale produttivo
vitivinicolo;
richiamate, altresi', le proprie deliberazioni:
- n. 1398 del 31 luglio 2000, recante "Prime disposizioni applicative
del Reg. CE n. 1493/99 e del Reg. CE n. 1227/00 di attuazione,
relativa al potenziale produttivo viticolo regionale", ratificata dal
Consiglio con atto n. 62 del 20 settembre 2000, entrambi esecutivi;
- n. 1399 del 31 luglio 2000, recante "Piano regionale per la
ristrutturazione e riconversione dei vigneti e disposizioni
procedurali e tecniche per l'avvio degli investimenti nelle aziende
viticole relative all'attivazione del regime di sostegno (artt. da 11
a 15 del Reg. (CE) n. 1493/99 - Avviso alle aziende)", ratificata con
modificazioni dal Consiglio regionale con atto n. 63 del 20 settembre
2000, entrambi esecutivi;
dato atto:
- che il predetto Piano regionale per la ristrutturazione e
riconversione dei vigneti ha l'obiettivo di adeguare la produzione
vitivinicola al mercato;
- che, per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione e
riconversione dei vigneti, e' previsto a favore dei viticoltori un
regime di aiuti comunitari con decorrenza 1 agosto 2000;
- che la richiamata deliberazione consiliare 63/00 stabilisce, al
punto 6) del dispositivo, che le domande di contributo devono essere
presentate da parte dei produttori interessati alle Province e
Comunita' Montane competenti per territorio, al sensi della L.R.
15/97, entro il 31 luglio di ogni anno, fatta eccezione per la prima
campagna 2000-2001 per la quale la data di scadenza per la
presentazione delle domande e' fissata al 20 ottobre 2000;
dato atto, altresi':
- che nell'ambito degli interventi di ristrutturazione e
riconversione dei vigneti e' ammesso l'impiego di varieta'
miglioratrici temporaneamente autorizzate alla coltivazione nel
territorio regionale, secondo le percentuali previste dai
disciplinari di produzione dei vini di riferimento;
- che le varieta' miglioratrici temporaneamente autorizzate sono
indicate al punto 3, lettera B), dell'allegato parte integrante della
richiamata deliberazione consiliare 62/00;
considerato che sono pervenute all'Amministrazione regionale, da
parte delle Organizzazioni dei produttori, richieste di proroga del
termine di scadenza per la presentazione delle domande di accesso
agli aiuti per la campagna 2000-2001, in considerazione della
complessita' dei Piani di ristrutturazione da presentare e della
ristrettezza del termine fissato;
considerato, altresi', che sono ugualmente pervenute richieste di
inserimento, tra le varieta' di viti temporaneamente autorizzate in
zona di collina, dei vitigni a bacca nera Alicante e Sauvignon rosso;
ritenuto opportuno accogliere le predette richieste;
rilevato che l'adozione del presente atto rientra nella competenza
del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7, terzo comma, lettera
e), dello Statuto;
ritenuto, tuttavia necessario provvedere con urgenza, allo scopo di
consentire la possibilita' effettiva per i viticoltori di accedere al
regime di aiuti fin dalla campagna 2000-2001, assumendo il presente
atto con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 19, secondo comma,
lettera i), dello Statuto, salva ratifica, e conferendo all'atto
stesso l'immediata eseguibilita' ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 49 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62;
richiamate le proprie deliberazioni n. 2541, in data 4 luglio 1995, e
n. 1396 in data 31 luglio 1998;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato, dott.
Maurizio Ceci, e dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario
Manghi, in merito rispettivamente alla regolarita' tecnica e alla
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,
sesto comma, della deliberazione 2451/95 sopracitata;
su proposta dell'Assessore all'Agritoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi,
delibera:
1) di riaprire, sulla base della considerazioni formulate in premessa
e qui richiamate, i termini per la presentazione delle domande per
l'accesso al regime di aiuti di cui al Reg. CE n. 1493/99
relativamente alla campagna 2000-2001 secondo i criteri gia'
stabiliti con deliberazione del Consiglio regionale 63/00;
2) di fissare in 10 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione il termine entro
il quale dovranno essere presentate alle Province e alle Comunita'
Montane competenti per territorio le domande predette;
3) di stabilire, ad integrazione di quanto indicato nella
deliberazione del Consiglio regionale 62/00, che ai fini
dell'applicazione del Piano regionale di ristrutturazione e
riconversione dei vigneti in zone viticole di collina sono ammesse,
tra le varieta' temporaneamente autorizzate, i vitigni Alicante e
Sauvignon rosso;
4) di sottoporre il presento atto alla ratifica del Consiglio
regionale ai sensi dell'art. 19, secondo coma, lettera i), dello
Statuto;
5) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Eailia-Romagna;
a voti unanimi e palesi,
delibera inoltre
di conferire al presente atto l'immediata eseguibilita' ai sensi e
per gli affetti dell'articolo 49 della Legge 10 febbraio 1953, n.62
per la motivazioni di urgenza esposte in promessa e qui integralmente
richiamate.
(Controllata dalla CCARER nella seduta del 31/10/2000, prot. n.
1302/58)