COMUNICATO DEL DIRETTORE GENERALE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Informazioni per le imprese
La Regione Emilia-Romagna attiva le Misure 1.3, Azione A e la Misura
2.1 del Programma triennale per le attivita' produttive industriali
1999-2001 che prevedono rispettivamente agevolazioni fiscali per
attivita' di ricerca e sviluppo e agevolazioni fiscali per
investimenti in nuove imprese e nuovi stabilimenti produttivi. A
questo fine la Regione attiva gli interventi delle Leggi 140/97 e
266/97 la cui gestione e' stata delegata dallo Stato alle Regioni.
I termini di apertura per la presentazione delle domande presso gli
sportelli messi a disposizione in ogni Provincia dal gestore
"Bancaroma SpA": sono i seguenti:
- Misura 1.3, Azione A - Legge 140/97: venerdi' 24 novembre 2000.
- Misura 2.1 - Legge 266/97: lunedi' 18 dicembre 2000.
Per tutte le informazioni relative agli interventi agevolativi
previsti dalle due misure e' possibile contattare:
1) i seguenti indirizzi di posta elettronica: -
imprese¹regione.emilia-romagna.it - incentivi¹mcc.it
2) i seguenti numeri telefonici: - 06/5172-7598 - 06/4791-2216 -
06/5172-7135 - 06/4791-2522 - 06/5172-7580 - 06/4791-2259 -
06/5172-7518
Misura 1.3, Azione A del Programma triennale per le attivita'
produttive industriali - Legge 28/5/1997, n. 140, art. 13 - Misure
fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali
Oggetto e finalita'
Sviluppare gli investimenti in attivita' di ricerca industriale e di
sviluppo precompetitivo mediante un incentivo automatico di natura
fiscale.
Le agevolazioni possono essere concesse a fronte delle seguenti
tipologie di investimento:
a) acquisizioni di conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi
prodotti, processi produttivi o servizi, ovvero al notevole
miglioramento dei prodotti o processi esistenti;
b) concretizzazione delle stesse conoscenze mediante le fasi di
progettazione e realizzazione di progetti pilota dimostrativi,
nonche' di prototipi non commercializzabili, finalizzati a nuovi
prodotti, processi o servizi ovvero ad apportare modifiche
sostanziali ai prodotti, alle linee di produzione e ai processi
produttivi purche' tali interventi comportino sensibili miglioramenti
delle tecnologie esistenti.
Sono escluse le attivita' produttive che non sono direttamente
collegabili ad aspetti tecnologici afferendo a problematiche di tipo
organizzativo e commerciale.
Per le grandi imprese l'ammissibilita' alle agevolazioni e'
subordinata al carattere di addizionalita' delle iniziative rispetto
all'ordinaria attivita' di ricerca e sviluppo.
I costi ammissibili sono quelli sostenuti nell'esercizio precedente a
quello di presentazione della dichiarazione/domanda ed imputati al
relativo conto economico, in conformita' a quanto indicato nella
relazione di cui all'art. 2428 del Codice civile, e riguardano:
- costi del personale impiegato;
- costi per strumentazioni e attrezzature;
- costi per servizi di consulenza tecnologica e per acquisizioni di
conoscenze di cui alla lettera a);
- spese generali nella misura forfettaria del 40% dei costi del
personale impiegato.
Soggetti beneficiari
Imprese industriali iscritte all'INPS - Settore Industria - all'atto
della sottoscrizione della dichiarazione/domanda per l'accesso ai
benefici.
Area di applicazione
L'ambito di applicazione interessa l'intero territorio regionale.
Durata
Non e' prevista alcuna data di scadenza dello strumento agevolativo.
Procedure di attivazione
a) Tipologia: automatica.
b) Competenza: Mediocredito Centrale.
c) Modalita' di avvio:
- le imprese presentano la dichiarazione/domanda redatta
successivamente all'approvazione del bilancio, su apposito modulo
disponibile presso gli sportelli delle banche del Gruppo Bancaroma e
la consegnano a mano o mediante raccomandata a.r.;
- Mediocredito Centrale dopo aver verificato la regolarita' formale
delle dichiarazioni/domanda e la disponibilita' delle risorse,
trasmette alla Regione Emilia-Romagna le risultanze di tali
accertamenti;
- la Regione Emilia-Romagna emette il decreto di liquidazione;
- Mediocredito Centrale comunica all'impresa richiedente, entro 20
giorni dalla presentazione delle istanze, l'emissione del
provvedimento di liquidazione;
- le imprese utilizzano la suddetta comunicazione per pagare, presso
il concessionario competente per territorio della riscossione dei
tributi, le imposte che affluiscono sui loro conti fiscali, incluse
quelle dovute in qualita' di sostituto d'imposta.
Condizioni e limiti
Le agevolazioni consistono in un "bonus fiscale" da utilizzarsi, in
una o piu' soluzioni, per il pagamento delle imposte che affluiscono
sul conto fiscale delle imprese beneficiarie. La misura
dell'agevolazione e' articolata per dimensione dell'impresa
beneficiaria (piccola, media, grande) ed ubicazione dell'unita'
produttiva, ed e' determinata in rapporto al costo agevolabile dei
beni e dei servizi.
A decorrere dalle dichiarazioni/domanda riferite al terzo periodo di
imposta successivo a quello di entrata in vigore del regolamento,
sono riconosciute, su richiesta dell'impresa, maggiorazioni alle
agevolazioni da calcolarsi sugli incrementi dei costi rispetto alla
media di quelli analoghi sostenuti nei tre periodi di imposta
antecedenti l'esercizio cui la dichiarazione si riferisce, ed
imputati al conto economico, nei medesimi esercizi.
Cumulabilita'
L'agevolazione non e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano
per oggetto lo stesso programma di investimenti.
Riferimenti normativi
- L.R. 21/4/1999, n. 3, art. 54, comma 4, lettere e) ed f)
- Legge 28/5/1997, n. 140, art. 13.
Misura 2.1 del Programma triennale per le attivita' produttive
industriali - Legge 7/8/1997, n. 266, art. 8, comma 2 - Agevolazioni
in forma automatica a favore delle imprese industriali e di servizi
Oggetto e finalita'
Sostenere le nuove imprese e le imprese che realizzano nuovi impianti
operanti nel settore delle attivita' estrattive e manifatturiere di
cui alle Sezioni C e D della Classificazione delle attivita'
economiche ISTAT 1991 nonche' le imprese fornitrici di servizi, nel
rinnovo dei macchinari e degli impianti, nel miglioramento del
livello tecnologico dell'apparato produttivo attraverso un incentivo
automatico di natura fiscale.
Le iniziative ammesse alle agevolazioni sono quelle relative alla
creazione di una nuova impresa e/o realizzazione di un nuovo
stabilimento.
considerata nuova impresa quella iscritta al Registro delle imprese
da non piu' di 12 mesi al momento della presentazione della
dichiarazione-domanda.
Sono ammissibili all'intervento le spese inerenti a:
a) macchinari ed impianti;
b) attrezzature di controllo della produzione;
c) unita' e sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati;
d) programmi e servizi di consulenza per l'informatica e le
telecomunicazioni;
e) servizi finalizzati all'adesione ad un sistema di gestione
ambientale normato (quali EMAS, ISO 14001), ovvero all'acquisizione
del marchio di qualita' ecologica del prodotto, purche' connessi ad
uno dei programmi di investimento di cui alle lettere a), b) e c);
f) opere murarie di installazione dei macchinari e degli impianti,
imballaggio, trasporto, montaggio e collaudo dei beni, nonche' i
materiali di consumo e gli accessori di prima dotazione (max 10% del
costo dei macchinari e degli impianti).
Tutti i beni devono essere di nuova fabbricazione.
Gli investimenti di cui alle lettere d) ed e) sono ammissibili solo
se effettuati da piccole e medie imprese.
Sono esclusi dalle agevolazioni i sistemi di ventilazione ed
areazione, di riscaldamento e condizionamento, di illuminazione e
sorveglianza, salvo casi particolari.
L'acquisizione dei beni puo' avvenire tramite acquisto diretto,
vendita con riserva di proprieta' e locazione finanziaria (leasing).
Viene anche accettato l'acquisto con pagamento dilazionato secondo la
procedura, non agevolata, prevista dalla Legge 1329/65 - Sabatini.
Soggetti beneficiari
Imprese operanti nel settore delle attivita' estrattive e
manifatturiere di cui alle Sezioni C e D della "Classificazione delle
attivita' economiche ISTAT 1991", nonche' imprese fornitrici di
servizi, ubicate nelle Aree di cui all'Obiettivo 1 del Regolamento
CEE ed in quelle rientranti nella fattispecie di cui all'art. 87.3.c
del Trattato di Roma.
L'art. 8 della Legge n. 266 prevede, inoltre, l'estensione delle
agevolazioni su tutto il territorio ma limitatamente alle piccole e
medie imprese.
Area di applicazione
L'ambito di applicazione interessa l'intero territorio regionale.
Durata
Non e' prevista alcuna data di scadenza dello strumento agevolativo.
Procedure di attivazione
a) Tipologia: automatica.
b) Competenza: Mediocredito Centrale.
c) Modalita' di avvio:
- le imprese presentano presso gli sportelli delle banche del Gruppo
Bancaroma, mediante consegna a mano o raccomandata a.r., la
dichiarazione per la prenotazione delle agevolazioni successivamente
all'emissione degli ordini di acquisto e alla ricezione delle
relative conferme d'ordine, ovvero successivamente alla stipula dei
contratti in caso di locazione finanziaria o ai sensi della legge
"Sabatini" (la dichiarazione/domanda dovra' essere datata non
anteriormente a 30 giorni rispetto al giorno di consegna o
spedizione);
- Mediocredito Centrale dopo aver verificato la regolarita' formale
delle dichiarazioni/domanda e la disponibilita' delle risorse,
trasmette alla Regione Emilia-Romagna le risultanze di tali
accertamenti;
- la Regione Emilia-Romagna, entro 20 giorni dalla presentazione
delle istanze, effettua la prenotazione delle risorse secondo
l'ordine cronologico di arrivo delle dichiarazioni e lo comunica
all'impresa richiedente;
- l'impresa richiedente deve realizzare gli investimenti entro 30
mesi dalla data di presentazione della dichiarazione/domanda di
prenotazione delle risorse e, entro 32 mesi dalla stessa data, deve
inoltrare la richiesta di fruizione delle agevolazioni (con modalita'
analoghe a quelle di prenotazione) nella quale sono attestati i
requisiti per l'accesso alle agevolazioni stesse e l'avvenuta
realizzazione degli investimenti;
- la Regione Emilia-Romagna, previa verifica da parte del gestore
concessionario della regolarita' delle dichiarazioni, liquida
l'agevolazione spettante nei limiti delle risorse prenotate e
comunica il provvedimento entro 20 giorni dalla data di ricezione
dell'istanza;
- le imprese a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data
di ricezione della comunicazione di liquidazione dell'agevolazione,
possono utilizzare la stessa per i pagamenti di imposta, ivi inclusi
quelli per il sostituto di imposta, portando in detrazione dai
versamenti da effettuare l'importo dell'agevolazione liquidata;
- qualora i predetti termini non vengano rispettati, l'impresa decade
dai benefici.
Condizioni e limiti
Le agevolazioni concedibili consistono in un "bonus fiscale" da
utilizzarsi, in una o piu' soluzioni, per il pagamento delle imposte
che affluiscono sul conto fiscale delle imprese beneficiarie. La
misura dell'agevolazione e' articolata per dimensione dell'impresa
beneficiaria (piccola, media, grande) ed ubicazione dell'unita'
produttiva, ed e' determinata in rapporto al costo agevolabile dei
beni e dei servizi.
Nell'arco di 12 mesi dalla prima dichiarazione/domanda (prenotazione
delle risorse), per ciascuna unita' locale, possono essere
considerati ai fini del calcolo dell'agevolazione investimenti nel
limite massimo di 5 miliardi di lire.
Per gli interventi effettuati nei territori della regione Emilia-
Romagna compresi nell'Obiettivo 2, 2000-2006 il limite di
investimento ammissibile e' fissato in 10 miliardi di lire.
Cumulabilita'
L'agevolazione non e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano
per oggetto lo stesso programma di investimenti.
Riferimenti normativi
- L.R. 21/4/1999, n. 3, art. 54, comma 4, lettere a) ed f)
- Legge 8/10/1995, n. 341, art. 1;
- Legge 7/10/1997, n. 266 art. 8, comma 2.
Rettifica
Si precisa che nel testo della delibera di Giunta regionale n. 1816
del 24/10/2000, in narrativa dove si cita "l'art. 13 della Legge 28
maggio 1997, n. 140" e' da intendersi correttamente "l'art. 8, comma
2, della Legge 7 agosto 1997, n. 266".
(segue allegato fotografato)