REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 31

DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2000/2001

          Art. 11                                                               
Dichiarazione d'urgenza                                                         
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti           
degli artt. 127, comma 2, della Costituzione e 31 dello Statuto ed              
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel                 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 31 ottobre 2000  VASCO ERRANI                                          
NOTE ALL'ART. 11                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e' il                  
seguente:                                                                       
"Art. 127                                                                       
omissis                                                                         
La legge e' promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto             
ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua                       
pubblicazione. Se una legge e' dichiarata urgente dal Consiglio                 
regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la                        
promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini             
indicati.                                                                       
omissis".                                                                       
2) Il testo dell'art. 31 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna             
e' il seguente:                                                                 
"Art. 31                                                                        
1. Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della            
Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore            
il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le              
leggi stesse stabiliscano un termine maggiore.                                  
2. Il termine per la promulgazione e la entrata in vigore di una                
legge puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia                     
dichiarata urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo               
consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.".                    
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 988/2000 del 13 giugno 2000; oggetto consiliare n. 77 (VII                   
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal           
Consiglio regionale nella seduta del 21 giugno 2000;                            
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 3 in data 28 giugno 2000;                                            
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attivita'                
Produttive" in sede referente.                                                  
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1/II.4 del 6           
luglio 2000, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula            
del consigliere Lorenzi;                                                        
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 12 luglio 2000,            
atto n. 1/2000;                                                                 
- rinviato a nuovo esame con atto del Commissario del Governo n.                
1058/4.1.22/C.G. dell'11 agosto 2000.                                           
Riesame d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n.                   
1659/2000 del 3 ottobre 2000; oggetto consiliare n. 532 (VII                    
legislatura);                                                                   
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attivita'                
Produttive" in sede referente.                                                  
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2 dell'11              
ottobre 2000;                                                                   
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 ottobre                
2000, atto n. 11/2000;                                                          
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 1307/4.1.22/C.G.              
del 30 ottobre 2000.                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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