REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 31

DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2000/2001

          Art. 10                                                               
Norme generali inerenti il tesserino venatorio                                  
1. Il cacciatore potendo esercitare la propria attivita' in tutto il            
territorio nazionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti, deve             
indicare mediante segni indelebili, prima dell'inizio dell'attivita',           
negli appositi spazi, il giorno (G) ed il mese (M) dell'esercizio               
dell'attivita' venatoria e contrassegnare mediante il segno (x) il              
tipo di caccia prescelta (V = vagante; A = da appostamento).                    
Deve altresi' indicare, qualora intenda esercitare la caccia in ATC,            
la sigla dell'Ambito Territoriale di Caccia nell'apposito riquadro.             
Il cacciatore che esercita la caccia in CA deve indicare la sigla del           
Comprensorio Alpino nel riquadro predisposto per "ATC".                         
Deve invece indicare solo la sigla della Provincia, nell'apposito               
riquadro, qualora intenda esercitare la caccia in azienda                       
faunistico-venatoria o agri-turistico-venatoria.                                
2. Qualora la caccia sia esercitata in ATC o CA e' obbligatorio,                
appena abbattuto un capo di fauna selvatica stanziale, annotare la              
sigla corrispondente alla specie abbattuta. Nel caso si tratti di               
lepre o fagiano, tale capo dovra' essere contrassegnato mediante il             
segno x apposto sulla sigla corrispondente, gia' prestampata, fermi             
restando i limiti di carniere di cui all'art. 6.                                
In caso di deposito aggiungere un cerchio intorno alla sigla.                   
3. Qualora la caccia sia esercitata in AFV (Azienda                             
faunistico-venatoria), la sigla corrispondente ad ogni capo di specie           
abbattuta puo' essere annotata o contrassegnata anche al termine                
dell'attivita' giornaliera.                                                     
4. Per i prelievi alla fauna selvatica migratoria in forma vagante e'           
obbligatorio per tutti i cacciatori, compresi coloro che esercitano             
l'attivita' in AFV, indicare la sigla corrispondente ad ogni specie             
abbattuta, non appena raccolta; per i prelievi alla fauna selvatica             
migratoria da appostamento fisso o temporaneo, l'indicazione di cui             
sopra deve avvenire ogniqualvolta si cambia o si lascia il sito di              
caccia; in caso di deposito aggiungere un cerchio intorno alla sigla.           
5. I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti            
in ATV (Azienda agri-turistico-venatoria) non devono essere annotati            
ne' contrassegnati sul tesserino. Devono essere annotati i capi di              
volpe abbattuti secondo le limitazioni previste dal presente                    
calendario venatorio.                                                           
6. Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie piu' comuni in             
Emilia-Romagna e pertanto se si abbatte una specie consentita in                
altre regioni e non riportata in legenda, devono essere indicate, le            
sigle ASS oppure ASM (Altre specie stanziali oppure Altre specie                
migratorie).                                                                    
7. Il cacciatore, appena terminata la stagione venatoria, deve                  
riportare sulla apposita scheda riepilogativa "caccia stanziale" la             
sigla del proprio o dei propri ATC ed il numero complessivo di                  
giornate e di capi abbattuti per le singole specie di fauna selvatica           
stanziale per ciascun ATC di appartenenza. Tale scheda dovra' essere            
riconsegnata all'ATC entro il 28 febbraio 2001, utilizzando tante               
copie della scheda compilata quanti sono gli ATC di appartenenza.               
8. Qualora sia consentito il prelievo di specie interessate dal                 
regime di deroga, il cacciatore dovra' compilare, appena terminata la           
stagione venatoria, la scheda riepilogativa "caccia specie in                   
deroga", indicando l'ATC o la sigla della Provincia, se tali                    
abbattimenti sono stati effettuati in AFV, nonche' il numero                    
complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie.              
Tale scheda dovra' essere inviata alla Provincia di residenza entro             
il 28 febbraio 2001.                                                            
9. In caso di mancata consegna o anche di incompleta trascrizione dei           
dati in tali schede sara' applicata la sanzione di cui all'art. 61,             
comma 2 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 come modificata dalla L.R.            
16 febbraio 2000, n. 6.                                                         
10. Qualora per la corrente stagione venatoria sia applicabile l'art.           
36 bis della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 come modificata dalla L.R.             
16 febbraio 2000, n. 6, il cacciatore che usufruisce delle 15                   
giornate di caccia alla fauna selvatica migratoria al di fuori                  
dell'ATC di appartenenza, oltre alla compilazione prevista ai punti             
precedenti, deve altresi' compilare prima dell'inizio di ciascuna               
giornata l'apposita scheda "caccia in mobilita' alla fauna                      
migratoria", indicando mediante segni indelebili negli appositi spazi           
il giorno (G), il mese (M), l'ATC e il numero di autorizzazione.                
11. In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino il titolare           
per ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'Ente delegato al                 
rilascio, dimostrando di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta            
perdita all'autorita' di P.S. o locale stazione dei carabinieri.                
12. Il tesserino va riconsegnato all'Ente che lo ha rilasciato, al              
momento del ritiro di quello relativo alla nuova stagione venatoria.            
In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non                  
integro e contraffatto l'interessato non potra' ritirare il tesserino           
relativo alla nuova annata venatoria, a meno che non venga prodotta             
apposita denuncia dell'avvenuto smarrimento o deterioramento                    
all'autorita' di P.S.                                                           
13. Il tesserino e' personale e non cedibile. Chiunque sia in                   
possesso di piu' di un tesserino di caccia e' perseguibile ai sensi             
di legge.                                                                       
NOTE ALL'ART. 10                                                                
Comma 9                                                                         
1) Il testo del comma 2 dell'art. 61 della L.R. n. 8 del 1994, citata           
alla nota 4) all'art. 4, come modificata dalla L.R. n. 6 del 2000,              
citata alla stessa nota, e' il seguente:                                        
"Art. 61 - Sanzioni                                                             
omissis                                                                         
2. Per le violazioni alla presente legge non espressamente sanzionate           
si applica la sanzione amministrativa da Lire 50.000 a Lire 300.000.            
omissis".                                                                       
Comma 10                                                                        
2) Il testo dell'art. 36 bis della L.R. n. 8 del 1994, citata alla              
nota 4) all'art. 4, come modificata dalla L.R. n. 6 del 2000, citata            
alla stessa nota, e' il seguente:                                               
"Art. 36 bis - Regolazione dei processi di mobilita' controllata per            
l'attivita' venatoria                                                           
1. In Emilia-Romagna e' consentito esercitare la caccia alla fauna              
migratoria nelle forme, nelle giornate, con le modalita' ed alle                
specie consentite dai calendari venatori regionale e provinciali, al            
di fuori dell'ATC di appartenenza per un massimo di quindici giorni,            
dall'1 ottobre al termine della stagione venatoria.                             
2. La Regione, con il provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 35,             
sentite le organizzazioni professionali agricole, nonche' le                    
associazioni di cui al comma 1 dell'art. 10, definisce le modalita'             
per individuare il numero dei posti disponibili per ogni ATC,                   
l'accesso agli ATC prescelti e l'eventuale corrispettivo che i                  
cacciatori devono versare a fronte degli impegni di organizzazione.             
3. Dei posti disponibili in ogni ATC, una percentuale e' riservata ai           
cacciatori iscritti in altri ATC della stessa provincia mentre i                
restanti posti vengono assegnati ai cacciatori iscritti in altri ATC            
della regione, fatta salva una quota riservata alla Regione per                 
scambi interregionali.                                                          
4. In Emilia-Romagna e' altresi' consentito esercitare la caccia agli           
ungulati al di fuori dell'ATC di appartenenza secondo tempi e                   
modalita' previsti dall'art. 56 e dal Regolamento regionale in                  
materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati in                      
Emilia-Romagna previa domanda all'ATC interessato nei termini                   
previsti nel provvedimento di cui all'art. 35, comma 1.".                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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