REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 31

DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2000/2001

          Art. 9                                                                
Strumenti di richiamo e metodi di caccia vietati                                
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 13 e 21 della               
Legge 157/92, sono vietati l'uso e la detenzione nell'esercizio                 
dell'attivita' venatoria di:                                                    
- lacci;                                                                        
- animali vivi accecati o mutilati utilizzati come richiami;                    
- registratori;                                                                 
- richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o               
elettromeccanico con o senza amplificatore di suono;                            
- dispositivi elettrici atti ad uccidere o stordire;                            
- fonti luminose artificiali;                                                   
- specchi ed altri dispositivi abbaglianti;                                     
- dispositivi per illuminare i bersagli;                                        
- apparecchi fulminanti;                                                        
- congegni di mira dotati di convertitore di immagine o di                      
dispositivo di ingrandimento per la caccia notturna;                            
- esplosivi;                                                                    
- reti;                                                                         
- trappole;                                                                     
- veleni e esche avvelenate o con tranquillanti;                                
- gas o fumi usati per stordire, uccidere o catturare animali;                  
- aerei;                                                                        
- automezzi mobili;                                                             
- panie;                                                                        
- esche.                                                                        
2. E' consentito l'uso di richiami ottici, privi di fonti luminose ed           
acustiche proprie, con funzionamento manuale, meccanico,                        
elettromeccanico ed elettromagnetico. E' inoltre consentito l'uso di            
giostre fornite di stampi, nonche' di soli stampi, posti a terra o              
sospesi, fermi o in movimento, anche in penna. Gli stampi in penna              
sono consentiti solo se appartenenti alle specie cacciabili.                    
NOTE ALL'ART. 9                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'articolo 13 della Legge n. 157 del 1992, citata alla           
nota all'art. 3, e' il seguente:                                                
"Art. 13 - Mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria                       
1. L'attivita' venatoria e' consentita con l'uso del fucile con canna           
ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con           
caricatore contenente non piu' di due cartucce, di calibro non                  
superiore al 12, nonche' con fucile con canna ad anima rigata a                 
caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro           
non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non               
inferiore a millimetri 40.                                                      
2. E' consentito, altresi', l'uso del fucile a due o tre canne                  
(combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non                    
superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore           
a millimetri 5,6, nonche' l'uso dell'arco e del falco.                          
3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e           
non lasciati sul luogo di caccia.                                               
4. Nella zona faunistica delle Alpi e' vietato l'uso del fucile con             
canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il                 
relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere piu' di un            
colpo.                                                                          
5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio                   
venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.                     
6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di                
caccia e' autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre              
alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle               
esigenze venatorie.".                                                           
2) Il testo dell'art. 21 della Legge n. 157 del 1992, citata alla               
nota all'art. 3, e' riportato alla nota 1) all'art. 8.                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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