LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 31
DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2000/2001
Art. 7
Addestramento dei cani da caccia
1. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti
dal 13 agosto al 14 settembre 2000, dalle ore 7 alle ore 20 escluse
le giornate di martedi' e venerdi' di ciascuna settimana, con l'uso
di non piu' di due cani per conduttore.
2. Le Province possono, mediante i rispettivi calendari venatori,
modificare i termini sopra indicati, per motivazioni legate a
specifiche esigenze territoriali.
3. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti
nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli
ove esistono terreni in attualita' di coltivazione e colture
specializzate di cui all'art. 8.
4. L'addestramento e l'allenamento dei cani non sono consentiti dopo
la pioggia e quando il terreno e' ancora bagnato.
5. Dall'1 settembre al 14 settembre 2000, qualora le Province abbiano
previsto l'anticipazione dell'esercizio venatorio, l'addestramento e
l'allenamento di cani da caccia e' vietato negli orari o nelle
giornate in cui l'esercizio venatorio e' consentito.
6. Dal 17 settembre 2000 al 31 gennaio 2001 e' vietato
l'addestramento o comunque l'uso del cane, nelle giornate in cui il
conduttore non e' in esercizio venatorio e nelle giornate di martedi'
e venerdi' di ciascuna settimana.