LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 31
DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2000/2001
Art. 5
Orari venatori
1. La caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria e'
consentita secondo gli orari di seguito indicati:
dalle ore alle ore
Periodo alla migratoria alla stanziale alla migratoria agli
ungulati e agli ungulati e stanziale in selezione in
selezione
1 - 15 agosto 5,10 - - 21,30
16 - 31 agosto 5,30 - - 21,05
1 - 14 settembre 5,45 - 13,00 ATC 20,40
19,40 ATV
15 - 16 settembre 5,55 - 19,20 ATV 20,20
17 - 30 settembre 6,05 7,05 19,05 20,05
1 - 15 ottobre 6,20 7,20 18,45 19,45
16 - 28 ottobre 6,40 7,40 18,15 19,15
29 ottobre - 15 novembre 6,00 7,00 16,55 17,55
16 - 30 novembre 6,20 7,20 16,45 17,45
1 - 15 dicembre 6,35 7,35 16,35 17,35
16 - 31 dicembre 6,45 7,45 16,40 17,40
1 - 15 gennaio 6,50 7,50 16,55 17,55
16 - 31 gennaio 6,40 7,40 17,15 18,15
2. La caccia di selezione agli ungulati e' consentita un'ora prima
del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.