LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 31
DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2000/2001
Art. 4
Giornata e forme di caccia
1. La settimana venatoria e' compresa fra il lunedi' e la domenica
successiva, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 18
della Legge 11 febbraio 1992, n. 157. La caccia di selezione agli
ungulati, alla cerca o all'aspetto puo' essere esercitata in tre
giornate a scelta ogni settimana.
2. La caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria e'
consentita nelle forme sottoindicate, dal 17 settembre 2000 al 31
gennaio 2001:
- dal 17 settembre all'1 ottobre 2000, da appostamento e/o vagante
con l'uso di non piu' di due cani per cacciatore, in due giornate
fisse (giovedi' e domenica) di ogni settimana; tale limitazione non
si applica alle aziende agrituristico-venatorie e alla caccia di
selezione agli ungulati, ove il cacciatore puo' svolgere fino a tre
giornate di caccia settimanali a scelta;
- dal 2 ottobre 2000 al 31 gennaio 2001, da appostamento e/o vagante
con l'uso di non piu' di due cani per cacciatore, in tre giornate a
scelta ogni settimana;
- dal 2 ottobre al 30 novembre 2000, possono essere fruite due
giornate in piu' a scelta, ogni settimana, per la caccia alla sola
migratoria, da appostamento.
3. Qualora le Province, nell'ambito delle facolta' concesse dal comma
2 dell'art. 18 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, prevedano nei
rispettivi calendari venatori provinciali, l'anticipazione
dell'esercizio venatorio alla data dell'1 settembre 2000, la caccia
in tale periodo si potra' effettuare in un massimo di cinque giornate
fisse - sabato 2, domenica 3, giovedi' 7, domenica 10 e giovedi' 14
settembre 2000, esclusivamente da appostamento, fisso e temporaneo,
fino alle ore 13, alle specie individuate dalle Province, da parte
dei cacciatori iscritti agli ATC della Regione Emilia-Romagna, -
ciascuno negli ambiti di iscrizione - o che esercitino la caccia
nelle aziende faunistico-venatorie o da appostamento fisso con
richiami vivi.
4. Tali specie vengono individuate dalle Province tra le seguenti:
cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, merlo, tortora. Le Province
possono inoltre individuare altre specie appartenenti alla fauna
migratoria acquatica.
5. In detto periodo non si applica la limitazione alle sopracitate
giornate per la caccia di selezione agli ungulati.
6. Nelle aziende agri-turistico-venatorie l'esercizio venatorio puo'
essere consentito a far data dall'1 settembre 2000, anche in quelle
province che non abbiano previsto l'anticipazione dell'esercizio
venatorio, al fagiano ed al germano reale provenienti da allevamento
per cinque giornate settimanali, secondo gli orari di cui all'art. 5
e senza limitazione di forma di caccia. Per i cacciatori che svolgono
l'esercizio venatorio in dette aziende il numero delle giornate di
caccia settimanali non puo' essere superiore a tre.
7. Le Province, nell'ambito delle facolta' concesse dal comma 2
dell'art. 18 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, possono modificare
i termini di cui all'art. 3, comma 1, lett. e) previo parere
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
8. Qualora per la stagione venatoria 2000-2001 sia stato adottato
dalla Regione il provvedimento di cui al comma 2 dell'art. 36 bis
della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 come modificata dalla L.R. 16
febbraio 2000, n. 6, le forme di caccia alla fauna migratoria di cui
al comma 1 del medesimo articolo saranno quelle consentite dal
provvedimento sopracitato.
9. Per il conteggio del numero delle giornate usufruite per ogni
settimana, vengono considerate valide le giornate comunque effettuate
sia in Emilia-Romagna sia in altre regioni. Devono essere conteggiate
anche le giornate effettuate nelle aziende venatorie.
10. La caccia al cinghiale ed agli altri ungulati e' consentita nelle
forme previste dall'apposito vigente regolamento.
NOTE ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo del comma 5 dell'art. 18 della Legge n. 157 del 1992,
citata alla nota all'art. 3, e' il seguente:
"Art. 18 - Specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria
omissis
5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non puo' essere
superiore a tre. Le Regioni possono consentirne la libera scelta al
cacciatore, escludendo i giorni di martedi' e venerdi', nei quali
l'esercizio dell'attivita' venatoria e' in ogni caso sospeso.
omissis".
Comma 3
2) Il testo del comma 2 dell'art. 18 della Legge n. 157 del 1992,
citata alla nota all'art. 3, e' riportato alla stessa nota.
Comma 7
3) Il testo del comma 2 dell'art. 18 della Legge n. 157 del 1992,
citata alla nota all'art. 3, e' riportato alla stessa nota.
Comma 8
4) Il testo del comma 2 dell'art. 36 bis della L.R. 15 febbraio 1994,
n. 8, concernente Disposizioni per la protezione della fauna
selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria, come modificata
dalla L.R. 16 febbraio 2000, n. 6, concernente modifiche alla L.R. 15
febbraio 1994, n. 8 Disposizioni per la protezione della fauna
selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria, e' il seguente:
"Art. 36 bis - Regolazione dei processi di mobilita' controllata per
l'attivita' venatoria
omissis
2. La Regione, con il provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 35,
sentite le organizzazioni professionali agricole, nonche' le
associazioni di cui al comma 1 dell'art. 10, definisce le modalita'
per individuare il numero dei posti disponibili per ogni ATC,
l'accesso agli ATC prescelti e l'eventuale corrispettivo che i
cacciatori devono versare a fronte degli impegni di organizzazione.
omissis".