REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 31

DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2000/2001

          Art. 3                                                                
Specie cacciabili e periodi di caccia                                           
1. Per la stagione venatoria 2000-2001 le specie cacciabili ed i                
periodi di caccia sono i seguenti:                                              
a) Specie cacciabili dal 17 settembre al 3 dicembre 2000: starna                
(Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); lepre comune (Lepus            
europaeus); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);                         
b) Specie cacciabili dal 17 settembre al 31 dicembre 2000: quaglia              
(Coturnix coturnix); tortora (Streptopelia turtur); merlo (Turdus               
merula); allodola (Alauda arvenisis);                                           
c) Specie cacciabili dal 17 settembre 2000 al 31 gennaio 2001:                  
alzavola (Anas crecca); beccaccia (Scolopax rusticola); beccaccino              
(Gallinago gallinago); canapiglia (Anas strepera); cesena (Turdus               
pilaris); codone (Anas acuta); colombaccio (Columba palumbus);                  
combattente (Philomachus pugnax) cornacchia grigia (Corvus corone               
cornix); fagiano (Phasianus colchicus); fischione (Anas penelope);              
folaga (Fulica atra); frullino (Limnocryptes minimus); gallinella               
d'acqua (Gallinula chloropus); gazza (Pica pica); germano reale (Anas           
platyrhynchos); ghiandaia (Garrulus glanadarius); marzaiola (Anas               
querquedula); mestolone (Anas clypeata); moretta (Aythya fuligula);             
moriglione (Aythya ferina); pavoncella (Vanellus vanellus);                     
porciglione (Rallus aquaticus); tordo bottaccio (Turdus philomelos);            
tordo sassello (Turdus iliacus); volpe (Vulpes vulpes);                         
d) Specie cacciabili dall'1 ottobre al 30 novembre 2000 unicamente in           
forma selettiva: capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus                  
elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon);                            
e) Specie cacciabili dall'1 ottobre 2000 al 31 gennaio 2001, in forma           
collettiva, nell'arco temporale massimo di tre mesi anche non                   
consecutivi: cinghiale (Sus scrofa);                                            
f) Specie cacciabili in forma selettiva dall'1 ottobre al 30 novembre           
2000: cinghiale (Sus scrofa).                                                   
2. Ai sensi del comma 2 dell'art. 18 della Legge 11 febbraio 1992, n.           
157 per la sola caccia di selezione alle specie capriolo, cervo,                
daino, muflone e cinghiale, i termini di cui al comma 1, lettere d)             
ed f) possono essere modificati e comunque contenuti tra l'1 agosto             
2000 e il 31 gennaio 2001, nel rispetto dell'arco temporale massimo             
di due mesi anche non consecutivi.                                              
NOTA ALL'ART. 3                                                                 
Comma 2                                                                         
Il testo del comma 2 dell'art. 18 della Legge 11 febbraio 1992, n.              
157, concernente Norme per la protezione della fauna selvatica                  
omeoterma e per il prelievo venatorio, e' il seguente:                          
"Art. 18 - Specie cacciabili e periodo di attivita' venatoria                   
omissis                                                                         
2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per                    
determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle                
diverse realta' territoriali. Le Regioni autorizzano le modifiche               
previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I                 
termini devono essere comunque contenuti tra l'1 settembre ed il 31             
gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato             
al comma 1. L'autorizzazione regionale e' condizionata alla                     
preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La            
stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli             
ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati               
dalle Regioni; la caccia di selezione agli ungulati puo' essere                 
autorizzata a far tempo dall'1 agosto nel rispetto dell'arco                    
temporale di cui al comma 1.                                                    
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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