LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 31
DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2000/2001
Art. 3
Specie cacciabili e periodi di caccia
1. Per la stagione venatoria 2000-2001 le specie cacciabili ed i
periodi di caccia sono i seguenti:
a) Specie cacciabili dal 17 settembre al 3 dicembre 2000: starna
(Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); lepre comune (Lepus
europaeus); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
b) Specie cacciabili dal 17 settembre al 31 dicembre 2000: quaglia
(Coturnix coturnix); tortora (Streptopelia turtur); merlo (Turdus
merula); allodola (Alauda arvenisis);
c) Specie cacciabili dal 17 settembre 2000 al 31 gennaio 2001:
alzavola (Anas crecca); beccaccia (Scolopax rusticola); beccaccino
(Gallinago gallinago); canapiglia (Anas strepera); cesena (Turdus
pilaris); codone (Anas acuta); colombaccio (Columba palumbus);
combattente (Philomachus pugnax) cornacchia grigia (Corvus corone
cornix); fagiano (Phasianus colchicus); fischione (Anas penelope);
folaga (Fulica atra); frullino (Limnocryptes minimus); gallinella
d'acqua (Gallinula chloropus); gazza (Pica pica); germano reale (Anas
platyrhynchos); ghiandaia (Garrulus glanadarius); marzaiola (Anas
querquedula); mestolone (Anas clypeata); moretta (Aythya fuligula);
moriglione (Aythya ferina); pavoncella (Vanellus vanellus);
porciglione (Rallus aquaticus); tordo bottaccio (Turdus philomelos);
tordo sassello (Turdus iliacus); volpe (Vulpes vulpes);
d) Specie cacciabili dall'1 ottobre al 30 novembre 2000 unicamente in
forma selettiva: capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus
elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon);
e) Specie cacciabili dall'1 ottobre 2000 al 31 gennaio 2001, in forma
collettiva, nell'arco temporale massimo di tre mesi anche non
consecutivi: cinghiale (Sus scrofa);
f) Specie cacciabili in forma selettiva dall'1 ottobre al 30 novembre
2000: cinghiale (Sus scrofa).
2. Ai sensi del comma 2 dell'art. 18 della Legge 11 febbraio 1992, n.
157 per la sola caccia di selezione alle specie capriolo, cervo,
daino, muflone e cinghiale, i termini di cui al comma 1, lettere d)
ed f) possono essere modificati e comunque contenuti tra l'1 agosto
2000 e il 31 gennaio 2001, nel rispetto dell'arco temporale massimo
di due mesi anche non consecutivi.
NOTA ALL'ART. 3
Comma 2
Il testo del comma 2 dell'art. 18 della Legge 11 febbraio 1992, n.
157, concernente Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio, e' il seguente:
"Art. 18 - Specie cacciabili e periodo di attivita' venatoria
omissis
2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per
determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle
diverse realta' territoriali. Le Regioni autorizzano le modifiche
previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I
termini devono essere comunque contenuti tra l'1 settembre ed il 31
gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato
al comma 1. L'autorizzazione regionale e' condizionata alla
preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La
stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli
ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati
dalle Regioni; la caccia di selezione agli ungulati puo' essere
autorizzata a far tempo dall'1 agosto nel rispetto dell'arco
temporale di cui al comma 1.
omissis".