LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 31
DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2000/2001
Art. 2
Rapporti tra Province e Regioni confinanti
1. La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali,
prospicienti i corpi idrici, interposti tra province diverse, ivi
comprese quelle confinanti con la regione Lombardia, viene attuata
sulla base dei rispettivi confini amministrativi.
2. E' tuttavia consentito l'adeguamento tecnico di detti confini,
previa stipula, da parte degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC)
interessati, di specifiche intese che le Province competenti
renderanno eventualmente operanti, a mezzo di propri atti
amministrativi, ove ritenute compatibili, rispetto ai propri Piani
faunistico-venatori.