LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30
NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
CAPO VII
Norme finali e finanziarie
Art. 22
Contributi regionali
1. La Regione per agevolare l'attuazione dei Piani di risanamento di
cui all'art. 7, puo' concedere un contributo ai gestori degli
impianti nella misura massima del 50% della spesa ritenuta
ammissibile qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi
ad esigenze di tutela della salute, dell'ambiente o occupazionali e
con esclusivo riferimento alle emittenti locali. L'approvazione da
parte del Comune del Piano costituisce presupposto necessario per
l'ammissione al contributo.
2. La Regione determina i criteri per la valutazione dei progetti,
per la definizione delle spese ammissibili, per la concessione e la
erogazione dei contributi, nonche' le modalita' di revoca.
3. Al regime di aiuto previsto dal presente articolo si applica il
regime di aiuti di minima entita', cosi' come disciplinato dalla
normativa comunitaria vigente.