LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30
NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
CAPO VII
Norme finali e finanziarie
Art. 20
Comitato tecnico provinciale
per l'emittenza radio e televisiva
1. E' istituito presso la Provincia un Comitato tecnico per
l'emittenza radio e televisiva composto dal Presidente della
Provincia o un suo delegato, da quattro esperti nominati dalla
Provincia di cui uno segnalato dall'ARPA e da un rappresentante o un
esperto nominato dal Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi
(Co.Re.Rat.). Il Comitato e' integrato da due esperti di cui uno
indicato dalle associazioni delle emittenti radiotelevisive e l'altro
dalle associazioni a tutela dei consumatori di cui alla L.R. 7
dicembre 1992, n. 45.
2. Il Comitato esprime parere sulle autorizzazioni di cui all'art. 6,
comma 4, e collabora con la Provincia per la predisposizione del
Piano di cui all'art. 3.
NOTA ALL'ART. 20
Comma 1
La L.R. 7 dicembre 1992, n. 45 concerne Norme per la tutela dei
consumatori e degli utenti.