REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30

NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

       CAPO VII                                                                 
     Norme finali e finanziarie                                                 
          Art. 20                                                               
Comitato tecnico provinciale                                                    
per l'emittenza radio e televisiva                                              
1. E' istituito presso la Provincia un Comitato tecnico per                     
l'emittenza radio e televisiva composto dal Presidente della                    
Provincia o un suo delegato, da quattro esperti nominati dalla                  
Provincia di cui uno segnalato dall'ARPA e da un rappresentante o un            
esperto nominato dal Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi           
(Co.Re.Rat.). Il Comitato e' integrato da due esperti di cui uno                
indicato dalle associazioni delle emittenti radiotelevisive e l'altro           
dalle associazioni a tutela dei consumatori di cui alla L.R. 7                  
dicembre 1992, n. 45.                                                           
2. Il Comitato esprime parere sulle autorizzazioni di cui all'art. 6,           
comma 4, e collabora con la Provincia per la predisposizione del                
Piano di cui all'art. 3.                                                        
NOTA ALL'ART. 20                                                                
Comma 1                                                                         
La L.R. 7 dicembre 1992, n. 45 concerne Norme per la tutela dei                 
consumatori e degli utenti.                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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