LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30
NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
CAPO VII
Norme finali e finanziarie
Art. 19
Intese e accordi
1. La Regione e gli Enti locali favoriscono la ricerca, lo sviluppo e
l'applicazione di tecnologie che consentano di minimizzare le
emissioni degli impianti ovvero realizzare sistemi di monitoraggio in
continuo delle sorgenti. A tal fine possono promuovere con i soggetti
gestori degli impianti intese ed accordi di programma.