LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30
NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
CAPO VI
Norme transitorie
Art. 18
Norma transitoria
1. Gli elettrodotti in corrispondenza dei luoghi individuati al comma
4 dell'art. 13, gia' autorizzati ai sensi della L.R. n. 10 del 1993,
per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non
sono ancora state completate le procedure d'appalto, sono soggetti
alle disposizioni urbanistiche della presente legge. A tal fine i
soggetti titolari dell'autorizzazione sono tenuti a presentare
adeguata documentazione idonea a comprovarne il rispetto. L'efficacia
delle autorizzazioni gia' rilasciate e' sospesa sino al
pronunciamento della Provincia.
2. Sino all'adeguamento degli strumenti urbanistici alle disposizioni
di cui all'art. 13 e comunque entro e non oltre tre anni dall'entrata
in vigore della presente legge, i Comuni rilasciano le concessioni
edilizie nel rispetto dei criteri e delle modalita' per
l'individuazione dell'ampiezza dei corridoi contenuti nella direttiva
di cui all'art. 13 della presente legge.
NOTA ALL'ART. 18
Comma 1
La L.R. 10/93 e' citata alla nota all'art. 13.