REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30

NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

        CAPO V                                                                  
    Vigilanza e sanzioni                                                        
          Art. 17                                                               
Sanzioni                                                                        
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o              
nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi                  
elettromagnetici supera i limiti previsti dalla presente legge e'               
punito con la sanzione amministrativa da Lire 5.000.000 (pari a                 
2.582,28 Euro) a Lire 20.000.000 (pari a 10.329,14 Euro). Detta                 
sanzione amministrativa non si applica a coloro che nei termini                 
previsti dalla presente legge presentano alle competenti Autorita' i            
Piani di risanamento e/o delocalizzazione.                                      
2. Chiunque essendovi tenuto non provvede a presentare il Piano di              
risanamento e' punito, previa diffida ad adempiere entro un congruo             
termine assegnato dall'Autorita' competente, con la sanzione                    
amministrativa di cui al comma 1. In caso di reiterata violazione               
l'Autorita' competente provvede ad interdire l'uso dell'impianto sino           
alla presentazione del Piano. Le predette sanzioni si applicano anche           
nei confronti di chi ha in corso di attuazione Piani di risanamento             
qualora non rispetti i tempi e modi ivi previsti.                               
3. Chiunque installa impianti per l'emittenza radio e televisiva e              
per la telefonia mobile senza la prescritta autorizzazione o diversi            
da quelli per i quali e' stata prevista l'autorizzazione e' punito              
con la sanzione amministrativa da Lire 5.000.000 (pari a 2.582,28               
Euro) a Lire 20.000.000 (pari a 10.329,14 Euro). Qualora l'impianto             
risulti anche attivato l'Autorita' competente provvede ad interdirne            
l'uso.                                                                          
4. Le sanzioni di cui al comma 3 si applicano anche a coloro che non            
rispettano il termine fissato ai sensi del comma 2 dell'art. 12 per             
gli impianti mobili di telefonia mobile.                                        
5. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste nelle                    
autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge oltre alla              
sanzione di cui al comma 1 si applica la sospensione degli atti                 
autorizzatori da uno a quattro mesi. In caso di reiterata violazione            
l'autorizzazione e' revocata.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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