LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30
NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
CAPO V
Vigilanza e sanzioni
Art. 16
Vigilanza
1. L'attivita' di vigilanza e controllo per le tipologie di impianti
previste dalla presente legge e' esercitata dai soggetti titolari
della funzione amministrativa del rilascio dell'autorizzazione
avvalendosi dell'ARPA e dell'AUSL con le modalita' di cui all'art. 17
della L.R. n. 44 del 1995. La medesima Autorita' e' competente per
l'irrogazione ed introito delle sanzioni di cui all'art. 17.
NOTA ALL'ART. 16
Comma 1
Il testo dell'art. 17 della L.R. 44/95, citata alla nota 1) all'art.
6, e' riportato alla stessa nota.