LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30
NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
CAPO IV
Impianti per la trasmissione
e la distribuzione dell'energia elettrica
Art. 15
Censimento e catasto delle linee
e degli impianti elettrici
1. I Comuni, con le procedure previste per la localizzazione delle
opere pubbliche, adeguano la pianificazione urbanistica individuando
prioritariamente le fasce di rispetto di cui al comma 4 dell'art. 13.
Con tale adeguamento individuano, altresi', le linee e gli impianti
in esercizio che superano il valore di 0,5 micro Tesla di induzione
magnetica misurato al ricettore sulla base delle comunicazioni degli
enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia
elettrica. L'elenco delle linee ed impianti individuati ai sensi del
presente comma e' inviato alla Provincia.
2. E' istituito presso la Provincia il catasto delle linee e degli
impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15.000 volt.
3. Gli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di
energia elettrica entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge forniscono alle Amministrazioni provinciali la mappa
completa dello sviluppo delle reti di distribuzione di cui al comma
2.
4. L'ARPA, entro un anno dal termine della presentazione della
documentazione, valuta il rispetto della normativa vigente dando
priorita' ai luoghi destinati all'infanzia.
5. Gli artt. 11 e 16 della L.R. n. 10 del 1993 sono abrogati.
NOTA ALL'ART. 15
Comma 5
Il testo degli artt. 11 e 16 della L.R. 10/93, citata alla nota
all'art. 13, erano i seguenti:
"Art. 11 - Rapporti con i PRG
1. I Piani regolatori generali (PRG) recepiscono le linee e gli
impianti elettrici dichiarati di pubblica utilita', urgenza ed
indifferibilita' ai sensi dell'art. 5.
2. I PRG individuano le linee ed impianti elettrici di tensione
uguale o superiore a 30 mila volts e stabiliscono le relative fasce
di rispetto, in cui non sono ammesse nuove costruzioni, secondo le
distanze previste dalle disposizioni vigenti in materia.
3. Nelle aree individuate nel territorio urbanizzato, di cui al comma
2 dell'art. 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive
modifiche ed integrazioni, nonche' nelle aree destinate a zona
industriale e artigianale dal PRG, le distanze di cui al comma 2
possono essere ridotte purche' non siano superati i valori di campo
elettrico e magnetico di cui all'art. 4.
4. Il tracciato di nuove linee elettriche aeree di tensione compresa
fra 30 mila e 150 mila volts non puo' attraversare aree classificate
negli strumenti urbanistici comunali come zone omogenee A ai sensi
dell'art. 2 del DM 2 aprile 1968, n. 1444, nonche' "beni individui"
soggetti a specifici provvedimenti di tutela ai sensi della Legge 29
giugno 1939, n. 1497 recante "Norme sulla protezione delle bellezze
naturali" e successive modifiche e integrazioni.".
"Art. 16 - Catasto
1. La Regione, in collaborazione con le Province - che provvedono al
rilevamento dei dati - istituisce, nell'ambito del sistema
informativo regionale, il catasto delle linee ed impianti elettrici,
articolato territorialmente, a livello provinciale. All'istituzione
delle suddette basi informative si provvede con le procedure dettate
dalla L.R 26 luglio 1988, n. 30 recante "Costituzione del sistema
informativo regionale".".