REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30

NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

      CAPO IV                                                                   
     Impianti per la trasmissione                                               
     e la distribuzione dell'energia elettrica                                  
          Art. 15                                                               
Censimento e catasto delle linee                                                
e degli impianti elettrici                                                      
1. I Comuni, con le procedure previste per la localizzazione delle              
opere pubbliche, adeguano la pianificazione urbanistica individuando            
prioritariamente le fasce di rispetto di cui al comma 4 dell'art. 13.           
Con tale adeguamento individuano, altresi', le linee e gli impianti             
in esercizio che superano il valore di 0,5 micro Tesla di induzione             
magnetica misurato al ricettore sulla base delle comunicazioni degli            
enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia              
elettrica. L'elenco delle linee ed impianti individuati ai sensi del            
presente comma e' inviato alla Provincia.                                       
2. E' istituito presso la Provincia il catasto delle linee e degli              
impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15.000 volt.               
3. Gli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di               
energia elettrica entro sei mesi dall'entrata in vigore della                   
presente legge forniscono alle Amministrazioni provinciali la mappa             
completa dello sviluppo delle reti di distribuzione di cui al comma             
2.                                                                              
4. L'ARPA, entro un anno dal termine della presentazione della                  
documentazione, valuta il rispetto della normativa vigente dando                
priorita' ai luoghi destinati all'infanzia.                                     
5. Gli artt. 11 e 16 della L.R. n. 10 del 1993 sono abrogati.                   
NOTA ALL'ART. 15                                                                
Comma 5                                                                         
Il testo degli artt. 11 e 16 della L.R. 10/93, citata alla nota                 
all'art. 13, erano i seguenti:                                                  
"Art. 11 - Rapporti con i PRG                                                   
1. I Piani regolatori generali (PRG) recepiscono le linee e gli                 
impianti elettrici dichiarati di pubblica utilita', urgenza ed                  
indifferibilita' ai sensi dell'art. 5.                                          
2. I PRG individuano le linee ed impianti elettrici di tensione                 
uguale o superiore a 30 mila volts e stabiliscono le relative fasce             
di rispetto, in cui non sono ammesse nuove costruzioni, secondo le              
distanze previste dalle disposizioni vigenti in materia.                        
3. Nelle aree individuate nel territorio urbanizzato, di cui al comma           
2 dell'art. 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive                   
modifiche ed integrazioni, nonche' nelle aree destinate a zona                  
industriale e artigianale dal PRG, le distanze di cui al comma 2                
possono essere ridotte purche' non siano superati i valori di campo             
elettrico e magnetico di cui all'art. 4.                                        
4. Il tracciato di nuove linee elettriche aeree di tensione compresa            
fra 30 mila e 150 mila volts non puo' attraversare aree classificate            
negli strumenti urbanistici comunali come zone omogenee A ai sensi              
dell'art. 2 del DM 2 aprile 1968, n. 1444, nonche' "beni individui"             
soggetti a specifici provvedimenti di tutela ai sensi della Legge 29            
giugno 1939, n. 1497 recante "Norme sulla protezione delle bellezze             
naturali" e successive modifiche e integrazioni.".                              
"Art. 16 - Catasto                                                              
1. La Regione, in collaborazione con le Province - che provvedono al            
rilevamento dei dati - istituisce, nell'ambito del sistema                      
informativo regionale, il catasto delle linee ed impianti elettrici,            
articolato territorialmente, a livello provinciale. All'istituzione             
delle suddette basi informative si provvede con le procedure dettate            
dalla L.R 26 luglio 1988, n. 30 recante "Costituzione del sistema               
informativo regionale".".                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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