LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30
NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
CAPO IV
Impianti per la trasmissione
e la distribuzione dell'energia elettrica
Art. 13
Impianti per la trasmissione
e la distribuzione dell'energia elettrica
1. I Comuni definiscono negli strumenti urbanistici ed in coerenza
con quanto previsto nel PTCP, specifici corridoi per la
localizzazione delle linee ed impianti elettrici con tensione uguale
o superiore a 15.000 volt anche con riferimento ai programmi di
sviluppo delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia
elettrica.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, gli enti gestori delle reti di
trasmissione e distribuzione di energia elettrica presentano, entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle
Province e ai Comuni territorialmente interessati i rispettivi
programmi di sviluppo. Gli aggiornamenti dei programmi devono essere
presentati entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Con direttiva della Regione sono definiti:
a) i criteri e le modalita' per l'individuazione dell'ampiezza dei
corridoi tenuto conto delle particolari situazioni territoriali e in
relazione alla tensione delle linee ed impianti elettrici anche ai
fini di quanto previsto al comma 7 dell'art. 2 della L.R. 22 febbraio
1993, n. 10 per la compatibilita' ambientale e alla L.R. 18 maggio
1999, n. 9 recante "Disciplina della procedura di valutazione
dell'impatto ambientale";
b) le modalita' di consultazione degli enti gestori delle reti di
trasmissione e distribuzione di energia elettrica.
4. Gli strumenti urbanistici devono assicurare con riferimento agli
impianti di cui al comma 1 che si realizzi il perseguimento
dell'obiettivo di qualita' di 0,2 micro Tesla di induzione magnetica
valutata al ricettore in prossimita' di asili, scuole, aree verdi
attrezzate e ospedali nonche' edifici adibiti a permanenza di persone
non inferiore a quattro ore giornaliere. Il perseguimento del valore
di qualita' deve essere realizzato attraverso gli strumenti
urbanistici sia per le nuove costruzioni nei confronti delle linee e
degli impianti esistenti sia per i nuovi impianti nei confronti delle
costruzioni esistenti.
NOTA ALL'ART. 13
Comma 3
Il testo del comma 7 dell'art. 2 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10,
concernente Norme in materia di opere relative a linee ed impianti
elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative,
e' il seguente:
"Art. 2 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee e
impianti elettrici
omissis
7. Le forme e le modalita' per la presentazione delle domande sono
stabilite dalla Regione con apposito provvedimento. Tali domande
devono essere trasmesse in copia ai Comuni interessati a cura del
richiedente. Le domande sono corredate da una relazione sulla
compatibilita' ambientale e paesaggistica dell'opera.
omissis.".