LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30
NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
CAPO III
Impianti per telefonia mobile
Art. 12
Impianti mobili di telefonia mobile
1. Degli impianti mobili di telefonia mobile e' data comunicazione al
Comune quarantacinque giorni prima della loro collocazione. La
comunicazione deve essere corredata del parere favorevole di ARPA e
dell'AUSL con le modalita' previste all'art. 17 della L.R. n. 44 del
1995. Il Comune nei successivi trenta giorni dalla comunicazione puo'
chiedere al gestore una diversa localizzazione.
2. Con la direttiva di cui al comma 9 dell'art. 8 sono individuati i
contenuti della comunicazione, i criteri per la determinazione delle
spese di istruttoria a carico del gestore nonche' il tempo massimo di
collocamento dell'impianto.
3. Gli impianti di cui al presente articolo sono tenuti al rispetto
dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui agli artt.
3 e 4 del DM n. 381 del 1998 e non possono essere posizionati nelle
aree di cui all'art. 9.
NOTE ALL'ART. 12
Comma 1
1) Il testo dell'art. 17 della L.R. 44/95, citata alla nota 1)
all'art. 6, e' riportato alla stessa nota.
Comma 3
2) Il testo degli articoli 3 e 4 del DM 381/98, citato alla nota 1)
all'art. 1, e' riportato alla nota 2) all'art. 6.