LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30
NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
CAPO III
Impianti per telefonia mobile
Art. 10
Risanamenti degli impianti fissi
di telefonia mobile
1. Gli impianti esistenti di telefonia mobile che non rispettano le
disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 o sono ricondotti a
conformita' ovvero sono delocalizzati. Tale adeguamento deve essere
effettuato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge.
2. Per la finalita' di cui al comma 1, i gestori di impianti
presentano al Comune il Programma degli interventi di risanamento
contenente le modalita' ed i tempi di attuazione.
3. Gli interventi di delocalizzazione sono autorizzati dal Comune su
parere dell'ARPA e dell'AUSL con le modalita' di cui al comma 4
dell'art. 8.
4. Dell'avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai
limiti di esposizione fissati dalla presente legge il gestore da'
comunicazione al Comune entro trenta giorni dalla loro realizzazione.