LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30
NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
CAPO II
Impianti fissi
per l'emittenza radio e televisiva
Art. 7
Risanamenti degli impianti
per l'emittenza radio e televisiva
1. Gli impianti esistenti per l'emittenza radio e televisiva devono
essere autorizzati e adeguati alle norme della presente legge.
L'adeguamento e' realizzato con i Piani di risanamento che prevedono
la riconduzione a conformita' nel rispetto dei limiti di esposizione
di cui agli artt. 3 e 4 del DM n. 381 del 1998 e/o la
delocalizzazione.
2. I gestori di impianti esistenti entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge richiedono l'autorizzazione di cui al
comma 2 dell'art. 6 ovvero presentano il Piano di risanamento
contenente modalita' e tempi di riconduzione a conformita'
dell'impianto.
3. Per la delocalizzazione degli impianti i gestori presentano al
Comune, entro sei mesi dall'approvazione del Piano di cui all'art. 3,
specifici Piani di risanamento con le modalita' e i tempi di
intervento.
4. I Piani di risanamento di cui ai commi 2 e 3 sono approvati dal
Comune sentita la Provincia interessata e acquisito il parere
dell'ARPA e dell'AUSL con le modalita' previste all'art. 17 della
L.R. n. 44 del 1995. Gli interventi contenuti in detti Piani possono
essere dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili.
L'approvazione del Piano di risanamento ricomprende l'autorizzazione
di cui al comma 3 dell'art. 6.
5. La delocalizzazione deve essere effettuata nelle aree previste dal
Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e
televisiva. La delocalizzazione deve essere completata entro sei mesi
dall'approvazione del Piano di risanamento.
6. Dell'avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai
limiti di esposizione fissati dalla presente legge il gestore da'
comunicazione al Comune entro trenta giorni dalla loro realizzazione.
L'adeguamento ai limiti deve essere effettuato in ogni caso entro due
anni dall'entrata in vigore della presente legge.
NOTE ALL'ART. 7
Comma 1
1) Il testo degli artt. 3 e 4 del DM 381/98, citato alla nota 1)
all'art. 1, e' riportato alla nota 2) all'art. 6.
Comma 4
2) Il testo dell'art. 17 della L.R. 44/95, citata alla nota 1)
all'art. 6, e' riportato alla stessa nota.