LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30
NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
CAPO II
Impianti fissi
per l'emittenza radio e televisiva
Art. 5
Pianificazione comunale
1. I Comuni, con le procedure previste per la localizzazione delle
opere pubbliche, adeguano la pianificazione urbanistica comunale ai
Piani provinciali di cui all'art. 3, ai sensi della legislazione
regionale vigente in materia.
2. Il Comune acquisisce o, se del caso, occupa d'urgenza ed espropria
le aree a tal fine individuate dalla pianificazione urbanistica
assegnandole in diritto di superficie ai gestori degli impianti, ai
sensi dell'art. 4 della Legge n. 223 del 1990.
NOTE ALL'ART. 5
Comma 2
Il testo dell'art. 4 della Legge 223/90, citata alla nota 2) all'art.
1, e' il seguente:
"Art. 4. - Norme urbanistiche
1. Il rilascio della concessione di cui all'articolo 16 o della
concessione per servizio pubblico equivale a dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza per le opere connesse
e da' titolo per richiedere alle autorita' competenti le necessarie
concessioni ed autorizzazioni per la installazione degli impianti
nelle localita' indicate dal piano di assegnazione e,
conseguentemente, nei piani territoriali di coordinamento.
2. I Comuni, ricevuta la domanda di concessione edilizia dai
concessionari privati o dalla concessionaria pubblica, provvedono ad
acquisire o, se del caso, ad occupare d'urgenza e ad espropriare, ai
sensi della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive
modificazioni, l'area indicata dal piano di assegnazione e dal piano
territoriale di coordinamento per l'installazione degli impianti,
anche se gia' di proprieta' degli stessi richiedenti, che viene a far
parte del patrimonio indisponibile dei Comuni; provvedono altresi' a
rilasciare la concessione edilizia, anche nelle more della procedura
di esproprio, ed a concedere contestualmente ai richiedenti il
diritto di superficie sulle aree acquisite o espropriate per
l'installazione degli impianti. L'indennita' in caso di esproprio e'
determinata a norma dell'articolo 13, terzo comma, della Legge 15
gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati
dell'ultimo decennio, il reddito dominicale rivalutato di cui agli
articoli 22 e seguenti del DPR 29 settembre 1973, n. 397. La domanda
si intende accolta qualora il Comune non deliberi entro novanta
giorni dalla ricezione. La concessione del diritto di superficie ha
durata pari al periodo di tempo nel quale il soggetto resta titolare
della concessione per radiodiffusione sonora o televisiva ovvero
delle concessioni per i servizi di telecomunicazione. La delibera di
concessione del diritto di superficie e' accompagnata da una
convenzione tra il Comune ed il concessionario, da stipularsi per
atto pubblico, che e' trascritto presso il competente Ufficio dei
Registri immobiliari. La convenzione prevede un canone di concessione
secondo parametri che saranno definiti nel regolamento di cui
all'articolo 36, nonche' il corrispettivo delle opere di
urbanizzazione, i termini di inizio e ultimazione dei lavori connessi
agli edifici ed agli impianti, le sanzioni in caso di inosservanza
degli obblighi posti con l'atto di concessione.
3. Nei casi di estinzione della concessione per la radiodiffusione
sonora o televisiva di cui al comma 21 dell'articolo 16 o della
concessione per servizio pubblico, il Comune revoca il diritto di
superficie, che e' concesso, previa domanda, al concessionario
privato o alla concessionaria pubblica eventualmente subentranti. Per
la domanda valgono le norme di cui al comma 2.
4. Il soggetto al quale e' stato revocato il diritto di superficie e'
tenuto, a richiesta del soggetto subentrante, a rimuovere i propri
impianti ovvero a venderli allo stesso soggetto subentrante. In
entrambi i casi il soggetto subentrante liquida al soggetto al quale
e' stato revocato il diritto di superficie una somma determinata
tenendo conto delle spese sostenute per l'installazione degli
impianti e dell'ammortamento verificatosi fino alla data di revoca
del diritto di superficie, nonche' delle eventuali spese di
rimozione, secondo modalita' che saranno definite dal regolamento di
cui all'articolo 36.
5. Le norme di cui al presente articolo non si applicano alle aree su
cui insistono gli impianti dei privati di cui all'articolo 32 nelle
more della pronuncia sulla domanda di concessione, nonche' per il
periodo di tempo in cui gli stessi soggetti restano titolari della
concessione, a meno che tali soggetti non ne richiedano
l'applicazione. Le norme di cui al presente articolo non si applicano
altresi' alle aree su cui insistono gli impianti della concessione
pubblica, in funzione alla data di entrata in vigore della presente
legge, fino alla estinzione della concessione, a meno che la stessa
concessionaria non ne richieda l'applicazione.
6. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle
autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 38 e 43 della Legge
14 aprile 1975, n.103.".