REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30

NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

      CAPO II                                                                   
     Impianti fissi                                                             
     per l'emittenza radio e televisiva                                         
          Art. 4                                                                
Divieto di localizzazione degli impianti                                        
per l'emittenza radio e televisiva                                              
1. Le localizzazioni di impianti per l'emittenza radio e televisiva             
sono vietate in ambiti classificati dagli strumenti di pianificazione           
territoriale e urbanistica come territorio urbanizzato o                        
urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi                    
collettivi e in una fascia di rispetto definita ai sensi dei commi 5            
e 7 dell'art. A-23 dell'allegato della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e              
sulla base di una direttiva regionale adottata nel rispetto della               
normativa statale in materia di tetti di radiofrequenza compatibili             
con la salute umana. Sono altresi' vietate le localizzazioni nei                
parchi urbani, in aree destinate ad attrezzature sanitarie,                     
assistenziali, scolastiche e sportive nonche' nelle zone di parco               
classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della L.R. 2 aprile            
1988, n. 11.                                                                    
2. Le installazioni di impianti sono altresi' vietate su edifici:               
a) scolastici, sanitari e a prevalente destinazione residenziale;               
b) vincolati ai sensi della normativa vigente;                                  
c) classificati di interesse storico-architettonico e monumentale;              
d) di pregio storico, culturale e testimoniale.                                 
3. Gli strumenti urbanistici non possono prevedere la collocazione di           
insediamenti a prevalente destinazione residenziale o a servizi                 
collettivi nel territorio urbanizzabile rientrante nella fascia di              
rispetto di cui al comma 1.                                                     
NOTE ALL'ART. 4                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dei commi 5 e 7 dell'art. A-23 dell'allegato alla L.R. 24           
marzo 2000, n. 20, concernente Disciplina generale sulla tutela e               
l'uso del territorio, e' il seguente:                                           
"Art. A-23 - Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti             
omissis                                                                         
5. Il PSC provvede inoltre: alla individuazione di massima delle aree           
piu' idonee alla localizzazione degli impianti e delle reti                     
tecnologiche di rilievo comunale e sovracomunale; alla definizione              
delle fasce di rispetto e delle fasce di ambientazione che si rendano           
necessarie.                                                                     
omissis                                                                         
7. Nell'esercizio dei compiti di cui ai commi 3, 4 e 5 il Comune si             
attiene ai seguenti criteri:                                                    
a) per tutti gli insediamenti ricadenti nel territorio urbanizzato,             
per quelli di nuova previsione e per i piu' consistenti insediamenti            
in territorio rurale e' necessario prevedere l'allacciamento ad un              
impianto di depurazione; la capacita' di smaltimento delle reti                 
fognanti principali e la potenzialita' della rete idraulica di                  
bonifica ricevente e degli impianti idrovori vanno adeguate                     
rispettivamente al deflusso degli scarichi civili e delle acque                 
meteoriche. La potenzialita' dell'impianto di depurazione va adeguata           
ai carichi idraulici e inquinanti ed alla portata di magra dei corpi            
idrici recettori;                                                               
b) la realizzazione di nuovi insediamenti deve essere rapportata alla           
qualita' e alla disponibilita' della risorsa idrica ed al suo uso               
efficiente e razionale, differenziando gli approvvigionamenti in                
funzione degli usi, in particolare negli ambiti produttivi                      
idroesigenti;                                                                   
c) la realizzazione di nuovi insediamenti va rapportata alla                    
capacita' della rete e degli impianti di distribuzione dell'energia             
ed alla individuazione di spazi necessari al loro efficiente e                  
razionale sviluppo;                                                             
d) nella individuazione delle aree per gli impianti e le reti di                
comunicazione e telecomunicazione e per la distribuzione                        
dell'energia, oltre a perseguire la funzionalita', razionalita' ed              
economicita' dei sistemi, occorre assicurare innanzitutto la                    
salvaguardia della salute e la sicurezza dei cittadini e la tutela              
degli aspetti paesaggistico ambientali;                                         
e) al fine di ridurre l'impatto sul territorio e favorire il                    
riciclaggio dei rifiuti domestici, sono individuati spazi destinati             
alla raccolta differenziata ed al recupero dei rifiuti solidi                   
urbani.".                                                                       
2) La L.R. 2 aprile 1988, n. 11 concerne Disciplina dei parchi                  
regionali e delle riserve naturali.                                             

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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