LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30
NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
CAPO II
Impianti fissi
per l'emittenza radio e televisiva
Art. 4
Divieto di localizzazione degli impianti
per l'emittenza radio e televisiva
1. Le localizzazioni di impianti per l'emittenza radio e televisiva
sono vietate in ambiti classificati dagli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica come territorio urbanizzato o
urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi
collettivi e in una fascia di rispetto definita ai sensi dei commi 5
e 7 dell'art. A-23 dell'allegato della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e
sulla base di una direttiva regionale adottata nel rispetto della
normativa statale in materia di tetti di radiofrequenza compatibili
con la salute umana. Sono altresi' vietate le localizzazioni nei
parchi urbani, in aree destinate ad attrezzature sanitarie,
assistenziali, scolastiche e sportive nonche' nelle zone di parco
classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della L.R. 2 aprile
1988, n. 11.
2. Le installazioni di impianti sono altresi' vietate su edifici:
a) scolastici, sanitari e a prevalente destinazione residenziale;
b) vincolati ai sensi della normativa vigente;
c) classificati di interesse storico-architettonico e monumentale;
d) di pregio storico, culturale e testimoniale.
3. Gli strumenti urbanistici non possono prevedere la collocazione di
insediamenti a prevalente destinazione residenziale o a servizi
collettivi nel territorio urbanizzabile rientrante nella fascia di
rispetto di cui al comma 1.
NOTE ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo dei commi 5 e 7 dell'art. A-23 dell'allegato alla L.R. 24
marzo 2000, n. 20, concernente Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio, e' il seguente:
"Art. A-23 - Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti
omissis
5. Il PSC provvede inoltre: alla individuazione di massima delle aree
piu' idonee alla localizzazione degli impianti e delle reti
tecnologiche di rilievo comunale e sovracomunale; alla definizione
delle fasce di rispetto e delle fasce di ambientazione che si rendano
necessarie.
omissis
7. Nell'esercizio dei compiti di cui ai commi 3, 4 e 5 il Comune si
attiene ai seguenti criteri:
a) per tutti gli insediamenti ricadenti nel territorio urbanizzato,
per quelli di nuova previsione e per i piu' consistenti insediamenti
in territorio rurale e' necessario prevedere l'allacciamento ad un
impianto di depurazione; la capacita' di smaltimento delle reti
fognanti principali e la potenzialita' della rete idraulica di
bonifica ricevente e degli impianti idrovori vanno adeguate
rispettivamente al deflusso degli scarichi civili e delle acque
meteoriche. La potenzialita' dell'impianto di depurazione va adeguata
ai carichi idraulici e inquinanti ed alla portata di magra dei corpi
idrici recettori;
b) la realizzazione di nuovi insediamenti deve essere rapportata alla
qualita' e alla disponibilita' della risorsa idrica ed al suo uso
efficiente e razionale, differenziando gli approvvigionamenti in
funzione degli usi, in particolare negli ambiti produttivi
idroesigenti;
c) la realizzazione di nuovi insediamenti va rapportata alla
capacita' della rete e degli impianti di distribuzione dell'energia
ed alla individuazione di spazi necessari al loro efficiente e
razionale sviluppo;
d) nella individuazione delle aree per gli impianti e le reti di
comunicazione e telecomunicazione e per la distribuzione
dell'energia, oltre a perseguire la funzionalita', razionalita' ed
economicita' dei sistemi, occorre assicurare innanzitutto la
salvaguardia della salute e la sicurezza dei cittadini e la tutela
degli aspetti paesaggistico ambientali;
e) al fine di ridurre l'impatto sul territorio e favorire il
riciclaggio dei rifiuti domestici, sono individuati spazi destinati
alla raccolta differenziata ed al recupero dei rifiuti solidi
urbani.".
2) La L.R. 2 aprile 1988, n. 11 concerne Disciplina dei parchi
regionali e delle riserve naturali.