REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30

NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

      CAPO II                                                                   
     Impianti fissi                                                             
     per l'emittenza radio e televisiva                                         
          Art. 3                                                                
Piano provinciale di localizzazione                                             
dell'emittenza radio e televisiva                                               
1. La Provincia si dota di un Piano provinciale di localizzazione               
dell'emittenza radio e televisiva in coerenza con il Piano nazionale            
di assegnazione delle frequenze radiotelevisive e nel rispetto dei              
limiti e dei valori di cui al DM n. 381 del 1998.                               
2. Il Piano e' adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della             
presente legge e approvato con le procedure previste per il Piano               
territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) dalla legislazione             
regionale vigente. Detto Piano puo' essere contenuto nel PTCP.                  
3. Sino all'attuazione delle previsioni del Piano nazionale di                  
assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora, il Piano                
provinciale, per garantire la fruizione del servizio da parte dei               
cittadini e fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione per            
la tutela della salute, puo' motivatamente e temporaneamente                    
prevedere la permanenza degli impianti radio nelle aree di cui al               
comma 1 dell'art. 4.                                                            
NOTA ALL'ART. 3                                                                 
Comma 1                                                                         
Il DM 381/98 e' citato alla nota 1) all'art. 1.                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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