LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30
NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
Art. 2
Campo di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli
apparati del Ministero degli Interni, delle Forze Armate, della
Guardia di Finanza, del Corpo Forestale e della Polizia Municipale,
nonche' della Protezione Civile e dei Servizi di emergenza sanitaria.
2. Gli apparati dei radioamatori regolati dal DPR 5 agosto 1966, n.
1214 saranno disciplinati con apposito regolamento della Regione, nel
rispetto delle disposizioni di cui al DM n. 381 del 1998, entro
centoventi giorni dall'approvazione della presente legge.
NOTE ALL'ART. 2
Comma 2
1) Il DPR 5 agosto 1966, n. 1214 concerne Nuove norme sulle
concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori.
2) Il DM 381/98 e' citato alla nota 1) all'art. 1.