DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2000, n. 1336
Autorizzazione raccolta molluschi
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la deliberazione n. 1321 del 26/7/1999 con la quale si
autorizzavano le ditte Coop. Piccola e Media Pesca "La Romagnola" a
rl con sede in Marina di Ravenna, Via Molo Dalmazia n. 53 e Consorzio
Nuovo Conisub Soc. coop. a rl con sede in Marina di Ravenna, Via Molo
Dalmazia n. 47, ad effettuare la raccolta per l'immissione al consumo
umano dei molluschi bivalvi vivi (mytilus spp.) prelevati dalle parti
sommerse delle piattaforme marine della Societa' ENI SpA - Divisione
AGIP ubicate al largo della costa emiliano-romagnola;
considerato che l'autorizzazione concessa e' valida fino al
31/7/2000, data in cui avra' termine il contratto di disincrostazione
tra le Coop. Piccola e Media Pesca "La Romagnola" a rl, e Consorzio
Nuovo Conisub Soc. coop. a rl e la Societa' ENI SpA - Divisione AGIP;
preso atto della richiesta della Societa' Coop. Piccola e Media Pesca
"La Romagnola" e Consorzio Nuovo Conisub Soc. coop. a rl acquisita
agli atti del competente Servizio con prot. n.23119/Vet. del
5/6/2000 con la quale si informa che la committente ENI SpA -
Divisione AGIP intende prorogare di due anni il contratto di
disincrostazione delle parti sommerse delle piattaforme marine e si
chiede altresi' di prorogare di due anni la validita' della
deliberazione n. 1321 del 26/7/1999;
considerato:
- che i dati relativi alle analisi effettuati sui campioni di
molluschi bivalvi (mytilus spp.) prelevati dai Servizi dei
Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Unita' sanitarie locali di
Ravenna e Cesena in ottemperanza a quanto disposto nel punto 3) della
soprarichiamata deliberazione, pur essendo conformi ai valori dei
parametri previsti per le zone classificate b), non sono sufficienti
per poter procedere ad una classificazione definitiva delle acque in
questione ai sensi dell'art. 4 del DLgs 530/92, classificazione gia'
avviata e resa operativa con le deliberazioni n. 45 del 20/1/1997, n.
1954 del 4/11/1997, n. 170 del 16/2/2000 e n. 308 dell'1/3/2000;
- che il Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti ha attivato con
l'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia ed
Emilia-Romagna e l'Universita' di Bologna una collaborazione per la
messa a punto di una metodica analitica per la determinazione degli
idrocarburi nei molluschi bivalvi, attualmente non prevista dalla
normativa italiana, al fine di acquisire ulteriori elementi
conoscitivi in merito;
preso atto che i lavori della collaborazione soprarichiamata tra
Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia ed
Emilia-Romagna e l'Universita' di Bologna non si sono ancora
conclusi;
acquisita agli atti del competente Servizio con prot. n.27840/Vet.
del 10/7/2000 la nota inviata dalla Soc. ENI SpA - Divisione AGIP del
6/7/2000 relativa alla conferma dell'affidamento del contratto di
disincrostazione delle parti sommerse delle piattaforme marine alla
Coop. La Romagnola e al Consorzio Nuovo Conisub per ulteriori due
anni a partire dall'1/8/2000;
vista la deliberazione n. 45 del 20/1/1997, controllata senza rilievo
dalla Commissione di controllo sull'amministrazione della Regione
Emilia-Romagna prot. n. 281/302 nella seduta del 5/2/1997 con la
quale si e' provveduto alla classificazione delle zone di produzione
dei molluschi bivalvi vivi di cui all'art. 4 del DLgs 530/92;
considerato:
- che il punto 6) della stessa deliberazione prevede l'adozione di
atti successivi, tesi ad eventuali classificazioni complementari e/o
alla revisione della classificazione stessa, qualora vengano
acquisiti mediante l'attivazione di specifici programmi di
indagine, nuovi elementi conoscitivi;
- che allo stato attuale non sussistono elementi ostativi di
carattere igienico sanitario per accogliere l'istanza presentata dai
richiedenti;preso atto:
- del parere del Servizio Veterinario e del Servizio di Igiene
pubblica dell'Azienda Unita' sanitaria locale di Ravenna acquisito
agli del competente servizio con prot. n. 28441/Vet. del 13/7/2000;
- del parere del Servizio Veterinario dell'Azienda Unita' sanitaria
locale di Cesena acquisito agli atti del competente Servizio con
prot. n. 28254/Vet. del 12/7/2000;
- del parere del Servizio Veterinario dell'Azienda Unita' sanitaria
locale di Rimini acquisito agli atti del competente Servizio con
prot. n. 28342/Vet. del 12/7/2000;
ritenuto che in attesa di rivedere la classificazione di cui alla
deliberazione n. 45 del 20/1/1997 sopracitata, sulla scorta degli
accertamenti sanitari effettuati sui molluschi e degli accertamenti
ispettivi svolti dai Servizi Veterinari e dai Servizi di Igiene
pubblica delle Aziende Unita' sanitarie locali di Ravenna, Cesena e
Rimini nel corso del 1998/1999/2000 e' possibile autorizzare
provvisoriamente la raccolta e l'immissione al consumo di molluschi
bivalvi Mytilus spp. prelevati dalle piattaforme marine della
Societa' ENI SpA - Divisione AGIP denominate Agostino A, Agostino B,
Agostino C, Amelia A, Amelia B, Amelia C, Amelia D, Anemone, Antares,
Antonella, Arianna, Armida, Azalea B, Cervia A, Cervia B, Cervia C,
Garibaldi A, Garibaldi B, P.C. 80, P.C. 80 Bis, P.C.A., P.C. West A,
P.C. West B, P.C. West C e Angela - Angelina;
visti:
- il DLgs 530/92;
- l'art. 32 della Legge 833/78;
acquisito il parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare
Sicurezza sociale nella seduta del 20 luglio 2000;
dato atto ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992,
n. 41 e del punto 3.1 della delibera 2541/95:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Veterinario e Igiene degli alimenti dr. Giovanni Paganelli in ordine
alla regolarita' tecnica del presente provvedimento;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla Sanita'
dr. Franco Rossi, in ordine alla legittimita' del presente
provvedimento;
su proposta dell'Assessore alla Sanita';
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) Le ditte Cooperativa Piccola e Media Pesca "La Romagnola" a rl e
Nuovo Conisub Soc. coop a rl di Marina di Ravenna, per i motivi
espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati
sono autorizzate alla raccolta per l'immissione al consumo umano dei
molluschi bivalvi vivi (Mytilus spp.) prelevati dalle parti sommerse
delle piattaforme della Societa' ENI SpA - Divisione AGIP denominate:
Agostino A Lat. 44o32'22" N. Long. 12o29'45" E.
Agostino B Lat. 44o33'13" N. Long. 12o29'45" E.
Agostino C Lat. 44o32'47" N. Long. 12o29'41" E.
Amelia A Lat. 44o24'18" N. Long. 12o39'39" E.
Amelia B Lat. 44o24'24" N. Long. 12o39'44" E.
Amelia C Lat. 44o24'22" N. Long. 12o39'46" E.
Amelia D Lat. 44o24'25" N. Long. 12o39'40" E.
Anemone Lat. 44o12'43" N. Long. 12o42'19" E.
Antares Lat. 44o23'21" N. Long. 12o27'13" E.
Antonella Lat. 44o12'44" N. Long. 12o46'28" E.
Arianna Lat. 44o18'20" N. Long. 12o37'42" E.
Armida Lat. 44o28'47" N. Long. 12o27'12" E.
Azalea B Lat. 44o09'59" N. Long. 12o43'12" E.
Cervia A Lat. 44o17'37" N. Long. 12o38'20" E.
Cervia B Lat. 44o17'17" N. Long. 12o38'45" E.
Cervia C Lat. 44o18'03" N. Long. 12o38'24" E.
Garibaldi A Lat. 44o31'21" N. Long. 12o30'38" E.
Garibaldi B Lat. 44o29'11" N. Long. 12o31'53" E.
P.C. 80 Lat. 44o24'18" N. Long. 12o32'47" E.
P.C. 80 Bis Lat. 44o25'22" N. Long. 12o31'14" E.
P.C.A. Lat. 44o23'38" N. Long. 12o34'22" E.
P.C.C. Lat. 44o23'26" N. Long. 12o33'37" E.
P.C. West A Lat. 44o30'40" N. Long. 12o21'35" E.
P.C. West B Lat. 44o30'31" N. Long. 12o22'27" E.
P.C. West C Lat. 44o30'31" N. Long. 12o22'27" E.
Angela Angelina Lat. 44o23'25" N. Long. 12o20'35" E.
I molluschi raccolti possono essere immessi al consumo umano diretto
dopo aver subito un trattamento in un centro di depurazione o previa
stabulazione;
2) le ditte Cooperativa Piccola e Media Pesca "La Romagnola" a rl e
Nuovo Conisub Soc. coop a rl di Marina di Ravenna devono concordare
mensilmente con i Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle
Aziende Unita' sanitarie locali territorialmente competenti, piani di
lavoro riportanti le date e le strutture in cui verranno effettuate
le operazioni di disincrostazione. Tali piani di lavoro devono essere
predisposti individuando aree omogenee di intervento al fine di
consentire una razionale attivita' di sorveglianza sanitaria nelle
zone di raccolta e l'acquisizione di elementi conoscitivi relativi
alla qualita' dei molluschi presenti nelle parti sommerse delle
piattaforme indicate al punto 1);
3) i Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Unita'
sanitarie locali di Ravenna, Cesena e Rimini devono assicurare un
monitoraggio nelle zone di raccolta dei molluschi con frequenza
quindicinale per la rilevazione dei parametri biotossicologici sui
molluschi e del fitoplancton nell'acqua, nonche' dei parametri
microbiologici, chimici ed organolettici dei molluschi. I parametri
Coliformi fecali, Escherichia coli, Salmonelle, idrocarburi ed
organolettici devono essere monitorati con frequenza quindicinale,
mentre i parametri piombo e mercurio, devono essere monitoriati con
la frequenza prevista dalla normativa vigente. I risultati del
monitoraggio devono essere inviati al Servizio Veterinario e Igiene
alimenti dell'Assessorato alla Sanita';
4) le ditte beneficiarie del presente provvedimento autorizzativo
devono garantire il trasporto alle piattaforme ENI del personale
tecnico dei Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende
Unita' sanitarie locali costiere, nonche' il supporto al
campionamento attraverso la presenza di personale subacqueo
qualificato;
5) l'autorizzazione concessa con il presente provvedimento ha
validita' dall'1/8/2000 fino al 31/7/2002, data in cui avra' termine
il contratto di disincrostazione tra le ditte Cooperativa Piccola e
Media Pesca "La Romagnola" a rl, il Consorzio Nuovo Conisub Soc.
coop. a rl e la Societa' ENI SpA e puo' essere sospesa qualora il
sistema di monitoraggio metta in evidenza la non conformita' dei
parametri biotossicologici, microbiologici, chimici ed organolettici
(alterazione del sapore dei molluschi) dei campioni prelevati.
L'autorizzazione puo' altresi' essere sospesa in caso di inosservanza
alle disposizioni contenute nel presente provvedimento e qualora le
imprese di pesca associate alle predette cooperative, addette alla
disincrostazione, si rendano responsabili di violazione del DLgs
530/92 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
Le modalita' di sospensione sono quelle previste dalla circolare
dell'Assessorato Sanita' n. 19 del 26/3/1996;
6) il Responsabile del Servizio Veterinario ed Igiene degli alimenti
dell'Assessorato alla Sanita' e' incaricato dell'esecuzione del
presente atto che deve essere notificato alle Societa' interessate
per il tramite del Sindaco del Comune di Ravenna e trasmesso in copia
ai Comuni di Ravenna, Cesenatico e Rimini, alle Province di Ravenna,
Forli'-Cesena e Rimini, al Ministero della Sanita' Dipartimento
Alimenti, Nutrizione e Sanita' Pubblica Veterinaria - ai Dipartimenti
di Prevenzione delle Aziende Unita' sanitarie locali di Ravenna,
Cesena e Rimini, al Comando provinciale Carabinieri di Ravenna, al
Comando Squadriglia navale della Guardia di Finanza di Marina di
Ravenna, alla Direzione ENI SpA - Divisione AGIP distretto di Marina
di Ravenna.
La presente deliberazione deve essere altresi' pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.