DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 12 ottobre 2000, n. 9779
Misure di lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite nelle province di Reggio Emilia e Parma
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il DM 31 gennaio 1996 "Misure di protezione contro
l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica
italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";
visto il DM 31 maggio 2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro
Flavescenza dorata della vite";
considerato il pericolo derivante dalla diffusione della Flavescenza
dorata per le produzioni vitivinicole e per il vivaismo viticolo
regionale;
visti i risultati del monitoraggio effettuato nel corso del 2000
relativamente alla presenza della Flavescenza dorata nei vigneti
dell'Emilia-Romagna;
vista la diffusione nel territorio regionale di Scaphoideus titanus,
vettore di Flavescenza dorata;
ritenuto di adottare specifiche misure fitosanitarie volte
all'eradicazione della malattia nelle aree focolaio, cosi' come
definite all'art. 4 del DM 31 maggio 2000;
viste le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva, recante "Direttive della
Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali";
- n. 1396 del 31 luglio 1998, esecutiva ai sensi di legge;
dato atto della regolarita' tecnica e della legittimita' del presente
provvedimento, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19
novembre 1992, n. 41 e della delibera 2541/95;
determina:
di dichiarare zona focolaio di Flavescenza dorata le aree vitate
presenti all'interno dei confini dei seguenti comuni:
- Gualtieri, Guastalla e Rolo della provincia di Reggio Emilia;
- Collecchio della provincia di Parma.
In tali zone focolaio al fine di evitare la diffusione del fitoplasma
responsabile della Flavescenza dorata della vite e del suo vettore
Scaphoideus titanus:
- e' fatto obbligo di estirpare ogni pianta con sintomi sospetti di
Flavescenza dorata anche in assenza di analisi di conferma;
- e' fatto obbligo di eseguire la lotta al vettore Scaphoideus
titanus sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio
Fitosanitario regionale;
- e' fatto divieto di prelevare materiale di moltiplicazione
vegetativa della vite.
Al personale del Servizio Fitosanitario regionale nonche' dei
Consorzi Fitosanitari di Reggio Emilia e Parma e' affidato il compito
di verificare la corretta applicazione delle disposizioni impartite.
La mancata ottemperanza delle suddette prescrizioni e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 1.000.000 a Lire 6.000.000
(da 516,45 a 3.098,74 Euro), prevista dall'art. 11, comma 8 della
L.R. 19 gennaio 1998, n. 3, fatte salve le eventuali sanzioni
amministrative pecuniarie da Lire 5.000.000 a Lire 30.000.000 (da
2.582,28 a 15.493,71 Euro) previste dall'art. 9, comma 1 del DLgs 30
dicembre 1992, n.536 e la denuncia all'autorita' giudiziaria nel
caso il fatto costituisca reato.
Ai sensi dell'art. 1, lettera c) della L.R. 9 settembre 1987, il
presente provvedimento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ivan Ponti