DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA 11 ottobre 2000, n. 9716
L.R. 28/99 - Concessione d'uso del marchio collettivo regionale "Qualita' controllata"
IL DIRETTORE GENERALE
Visti:
- la L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, avente per oggetto "Valorizzazione
dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose
dell'ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle Leggi
regionali 29/92 e 51/95";
- la deliberazione n. 640, adottata dalla Giunta regionale l'1 marzo
2000, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "L.R. 28/99
concernente valorizzazione prodotti agricoli ed alimentari ottenuti
con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute. Criteri e
modalita' di richiesta e di concessione dell'uso del marchio
collettivo, di controllo sui prodotti, di comminazione delle
sanzioni";
- la deliberazione n. 639, adottata dalla Giunta regionale l'1 marzo
2000, esecutiva ai sensi di legge, concernente "L.R. 28/99
concernente valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari
ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei
consumatori. Determinazioni in ordine alla conferma della validita'
dei disciplinari gia' approvati e approvazione caratteristiche nuovo
marchio";
preso atto che in base al disposto di cui al punto B)2., della sopra
citata deliberazione 640/00, spetta al Direttore generale Agricoltura
l'emanazione degli atti di concessione d'uso del marchio collettivo;
preso inoltre atto che tali atti devono indicare il termine entro il
quale inviare la relazione di cui al comma 5 dell'art. 3 della L.R.
28/99;
viste le richieste di concessione d'uso del marchio collettivo
regionale "Qualita' controllata - Produzione integrata rispettosa
dell'ambiente e della salute - Legge regionale dell'Emilia-Romagna
28/99", presentate dagli interessati indicati nell'Allegato A), che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, con pareri favorevoli contenuti nei verbali di
istruttoria trattenuti agli atti del Servizio competente;
dato atto che le concessioni d'uso del marchio avranno validita' fino
alla disdetta da parte del concessionario, ovvero alla eventuale
comminazione della sanzione di decadenza di cui all'art. 7, comma 3,
della L.R. 28/99;
viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 2541 in data 4
luglio 1995 e n. 1396 in data 31 luglio 1998, entrambe esecutive;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato, dott.
Maurizio Ceci, in merito alla regolarita' tecnica e alla legittimita'
del presente atto, ai sensi dell'art. 4, VI comma, della L.R.
19/11/1992, n. 41 e del punto 3.2 del dispositivo della deliberazione
della Giunta regionale 2541/95;
determina:
1) di concedere l'uso del marchio collettivo regionale "Qualita'
controllata - Produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della
salute - Legge regionale dell'Emilia-Romagna 28/99" ai soggetti
indicati nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
2) di definire i seguenti termini per l'invio della relazione di cui
al comma 5 dell'art. 3 della L.R. 28/99:
- 31 gennaio di ogni anno per le concessioni relative a prodotti
orticoli, prodotti frutticoli e funghi;
- 30 aprile di ogni anno per le concessioni relative a grano duro,
grano tenero, orzo e pane;
- 31 luglio di ogni anno per le concessioni relative al riso;
- 31 dicembre di ogni anno per le concessioni relative alle carni e
alle uova;
- 30 aprile di ogni anno per le concessioni relative al miele;
3) di disporre che la presente determinazione venga pubblicata
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL DIRETTORE GENERALE
Dario Manghi
(segue allegato fotografato)