REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 29

DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE

          Art. 12                                                               
1. Anche entro i tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 1,            
comma 3, il Consiglio regionale puo' abrogare o modificare la                   
deliberazione legislativa concernente la legge di revisione                     
statutaria.                                                                     
2. Nel caso di abrogazione parziale o modifica, la delibera                     
legislativa si considera come nuova legge di revisione statutaria, ed           
e' quindi approvata e pubblicata secondo quanto disposto                        
dall'articolo 1. Le attivita' e le operazioni referendarie                      
eventualmente compiute sulla deliberazione legislativa oggetto di               
modifica perdono ogni validita'.                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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