LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 29
DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE
Art. 12
1. Anche entro i tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 1,
comma 3, il Consiglio regionale puo' abrogare o modificare la
deliberazione legislativa concernente la legge di revisione
statutaria.
2. Nel caso di abrogazione parziale o modifica, la delibera
legislativa si considera come nuova legge di revisione statutaria, ed
e' quindi approvata e pubblicata secondo quanto disposto
dall'articolo 1. Le attivita' e le operazioni referendarie
eventualmente compiute sulla deliberazione legislativa oggetto di
modifica perdono ogni validita'.