REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 29

DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE

          Art. 10                                                               
1. Se nel termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo           
1 non vengono presentate richieste di referendum, e sempre che non              
risulti pendente il giudizio di legittimita' costituzionale                     
eventualmente promosso dal Governo, il Presidente della Regione,                
decorsi i tre mesi, provvede alla promulgazione della legge con la              
formula seguente: "Il Consiglio regionale ha approvato; nessuna                 
richiesta di referendum e' stata presentata; il Presidente della                
Regione promulga la seguente legge: (testo della legge). La presente            
legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della                 
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla            
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna".                             

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina