LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 29
DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE
Art. 10
1. Se nel termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo
1 non vengono presentate richieste di referendum, e sempre che non
risulti pendente il giudizio di legittimita' costituzionale
eventualmente promosso dal Governo, il Presidente della Regione,
decorsi i tre mesi, provvede alla promulgazione della legge con la
formula seguente: "Il Consiglio regionale ha approvato; nessuna
richiesta di referendum e' stata presentata; il Presidente della
Regione promulga la seguente legge: (testo della legge). La presente
legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna".