LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 29
DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE
Art. 6
1. Qualora la richiesta di referendum di cui all'articolo 2 sia
presentata da almeno un quinto dei componenti il Consiglio regionale,
le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dal Presidente del
Consiglio regionale, il quale attesta al tempo stesso che i
richiedenti sono consiglieri regionali in carica. Non e' necessaria
alcuna altra documentazione.
2. Alla richiesta deve accompagnarsi la designazione di tre
incaricati come delegati, scelti tra i richiedenti, a cura dei quali
la richiesta e' depositata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale. Il responsabile del procedimento redige apposito verbale,
facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito e' avvenuto. Il
verbale e' sottoscritto dai presentatori e dal responsabile del
procedimento, che ne rilascia copia a prova dell'avvenuto deposito. I
tre delegati eleggono residenza presso i rispettivi gruppi consiliari
in Consiglio regionale, e sono investiti delle funzioni e dei poteri
di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c) della L.R. n. 34
del 1999. Della designazione dei delegati e' dato conto nel verbale.
3. Il responsabile del procedimento, entro due giorni feriali dal
deposito, invia il verbale di cui al comma 2, unitamente a copia
della richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri e
contenente il quesito referendario, alla Commissione per i
procedimenti referendari e di iniziativa popolare, di cui agli
articoli 40 e seguenti della L.R. n. 34 del 1999. Il responsabile del
procedimento invia il verbale anche al Presidente del Consiglio ed al
Presidente della Regione, che ne cura la pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
4. Entro sette giorni dal ricevimento del verbale e della
documentazione di cui al comma 3, la Commissione per i procedimenti
referendari e di iniziativa popolare verifica la legittimita' della
richiesta per quanto concerne il termine di presentazione, il quesito
referendario, il numero e la qualita' dei richiedenti. Ove riscontri
la necessita' di rettifiche, integrazioni o correzioni ne da' notizia
ai delegati cui assegna, per una sola volta, un termine non superiore
a dieci giorni per tutte le rettifiche, integrazioni ed eventuali
controdeduzioni.
5. Entro i sette giorni di cui al comma 4, o entro tre giorni dal
decorso del termine eventualmente assegnato per rettifiche,
integrazioni e controdeduzioni, la Commissione per i procedimenti
referendari e di iniziativa popolare decide sulla legittimita' della
richiesta. Se la richiesta di referendum e' ritenuta illegittima, la
Commissione dichiara improcedibile la richiesta stessa e il
procedimento e' concluso, senza che cio' pregiudichi la presentazione
di nuove richieste. Se la richiesta di referendum e' ritenuta
legittima, la Commissione ne da' comunicazione immediata al
Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Regione,
che provvede a pubblicare la decisione della Commissione nel
Bollettino Ufficiale della Regione e ad indire il referendum a norma
dell'articolo 5, commi 7, 8 e 9.
NOTE ALL'ART. 6
Comma 2
1) Il testo delle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art. 13 della
L.R. 34/99, citata alla nota 1) all'art. 3, e' riportato alla nota 2)
all'art. 3.
Comma 3
2) Il testo degli articoli 40, 41, 42, 43 e 44 della L.R. 34/99,
citata alla nota 1) all'art. 3, e' riportato alla nota 3) all'art. 3.