REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 29

DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE

          Art. 5                                                                
1. Entro tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 1, comma 3,           
i delegati depositano presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio              
regionale i fogli vidimati contenenti le firme di un cinquantesimo              
degli elettori della regione, autenticate a norma dell'articolo 4: la           
qualita' di elettore della Regione Emilia-Romagna di ciascun                    
sottoscrittore e' documentata a norma dell'articolo 4.                          
2. Chi provvede al deposito accompagna i fogli e la documentazione              
allegata con una propria dichiarazione, sottoscritta davanti al                 
responsabile del procedimento, attestante:                                      
a) il numero delle firme depositate e regolarmente autenticate;                 
b) il numero delle certificazioni allegate;                                     
c) il numero delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'iscrizione            
dei sottoscrittori nelle liste elettorali di uno dei Comuni della               
regione.                                                                        
3. Il responsabile del procedimento, entro quaranta giorni dal                  
deposito, provvede ai controlli ed alle verifiche di cui all'articolo           
18, commi 3 e 4, della L.R. n. 34 del 1999, intendendosi il numero di           
quarantamila ivi indicato sostituito dal numero corrispondente ad un            
cinquantesimo degli elettori della regione.                                     
4. Sono dichiarate nulle dal responsabile del procedimento le                   
sottoscrizioni:                                                                 
a) non corrispondenti a quanto stabilito dall'articolo 4;                       
b) corrispondenti a dichiarazioni sostitutive false o irregolari                
relativamente all'iscrizione del firmatario nelle liste elettorali di           
un Comune della regione;                                                        
c) non regolarmente autenticate, o non corredate dalla certificazione           
di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della regione o               
dalla regolare dichiarazione sostitutiva.                                       
5. Con apposito verbale, sempre entro il termine indicato al comma 3,           
il responsabile del procedimento da' atto del risultato dei riscontri           
effettuali a norma dei commi 3 e 4, e delle loro conseguenze. Il                
verbale e' trasmesso immediatamente ai delegati di cui all'articolo             
3, comma 2, e al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente            
della Regione, che ne cura la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale            
della Regione.                                                                  
6. Se nel verbale il responsabile del procedimento, per accertati               
difetti inerenti il numero o le autenticazioni delle sottoscrizioni o           
le attestazioni della qualita' di elettore dei sottoscrittori,                  
dichiara l'irregolarita' della richiesta di referendum, la legge di             
revisione statutaria, sempre che sia trascorso il termine di tre mesi           
dalla pubblicazione di cui all'articolo 1 ed il Governo non abbia               
promosso la questione di legittimita' costituzionale della legge                
stessa, e' promulgata dal Presidente della Regione con la seguente              
formula: "Il Consiglio regionale ha approvato; la richiesta di                  
referendum presentata in data . . . . . . e' stata dichiarata                   
irregolare dal responsabile del procedimento, con atto pubblicato nel           
Bollettino Ufficiale della Regione in data . . . . . . . . . ; il               
Presidente della Regione promulga la seguente legge di revisione                
statutaria: (testo della legge). La presente legge regionale sara'              
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a           
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della             
Regione Emilia-Romagna".                                                        
7. Se il verbale del responsabile del procedimento dichiara la                  
regolarita' della richiesta di referendum, il Presidente della                  
Regione provvede, entro trenta giorni dalla deliberazione stessa, con           
decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale, ad indire il                   
referendum.                                                                     
8. La data del referendum e' fissata in una domenica compresa tra il            
cinquantesimo ed il settantesimo giorno successivo alla emanazione              
del decreto di indizione.                                                       
9. Qualora sia intervenuta la pubblicazione, a norma dell'articolo 1,           
del testo di un'altra legge regionale di revisione statutaria, il               
Presidente della Regione puo' ritardare fino a sei mesi oltre il                
termine previsto dal comma 7 la indizione del referendum, in modo che           
gli eventuali referendum possano svolgersi contemporaneamente con               
unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno.                       
NOTE ALL'ART. 5                                                                 
Comma 3                                                                         
Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 18 della L.R. 34/99, citata alla             
nota 1) all'art. 3, e' il seguente:                                             
"Art. 18 - Esame di regolarita' della richiesta di referendum                   
omissis                                                                         
3. Entro quaranta giorni dal deposito, il responsabile del                      
procedimento cura l'effettuazione di controlli su almeno un decimo              
delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, scelte con criteri           
casuali e discrezionali, chiedendo alle Amministrazioni comunali                
conferma dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle proprie liste                 
elettorali. Puo' disporre, ove lo ritenga necessario, controlli piu'            
vasti o generali. Le Amministrazioni comunali sono tenute a                     
rispondere entro il termine assegnato.                                          
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3), il responsabile del              
procedimento verifica:                                                          
a) se il numero delle firme dichiarate dai depositanti corrisponde a            
quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati, e se             
tali firme - con l'aggiunta di quelle di cui alla lett. a) del comma            
1 dell'art. 13, riscontrate regolari - sono almeno quarantamila;                
b) se almeno quarantamila delle firme di cui alla lett. a), comprese            
quelle di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 13, risultano                 
raccolte entro il termine di cui al comma 1;                                    
c) se almeno quarantamila delle firme di cui alla lett. b) sono                 
autenticate secondo quanto disposto dall'art. 8;                                
d) se almeno quarantamila delle firme di cui alla lett. c) sono                 
corredate dal certificato di iscrizione del sottoscrittore nelle                
liste elettorali di un Comune della regione, o dalla relativa                   
regolare dichiarizione sostitutiva.                                             
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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