LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 29
DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE
Art. 5
1. Entro tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 1, comma 3,
i delegati depositano presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale i fogli vidimati contenenti le firme di un cinquantesimo
degli elettori della regione, autenticate a norma dell'articolo 4: la
qualita' di elettore della Regione Emilia-Romagna di ciascun
sottoscrittore e' documentata a norma dell'articolo 4.
2. Chi provvede al deposito accompagna i fogli e la documentazione
allegata con una propria dichiarazione, sottoscritta davanti al
responsabile del procedimento, attestante:
a) il numero delle firme depositate e regolarmente autenticate;
b) il numero delle certificazioni allegate;
c) il numero delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'iscrizione
dei sottoscrittori nelle liste elettorali di uno dei Comuni della
regione.
3. Il responsabile del procedimento, entro quaranta giorni dal
deposito, provvede ai controlli ed alle verifiche di cui all'articolo
18, commi 3 e 4, della L.R. n. 34 del 1999, intendendosi il numero di
quarantamila ivi indicato sostituito dal numero corrispondente ad un
cinquantesimo degli elettori della regione.
4. Sono dichiarate nulle dal responsabile del procedimento le
sottoscrizioni:
a) non corrispondenti a quanto stabilito dall'articolo 4;
b) corrispondenti a dichiarazioni sostitutive false o irregolari
relativamente all'iscrizione del firmatario nelle liste elettorali di
un Comune della regione;
c) non regolarmente autenticate, o non corredate dalla certificazione
di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della regione o
dalla regolare dichiarazione sostitutiva.
5. Con apposito verbale, sempre entro il termine indicato al comma 3,
il responsabile del procedimento da' atto del risultato dei riscontri
effettuali a norma dei commi 3 e 4, e delle loro conseguenze. Il
verbale e' trasmesso immediatamente ai delegati di cui all'articolo
3, comma 2, e al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente
della Regione, che ne cura la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
6. Se nel verbale il responsabile del procedimento, per accertati
difetti inerenti il numero o le autenticazioni delle sottoscrizioni o
le attestazioni della qualita' di elettore dei sottoscrittori,
dichiara l'irregolarita' della richiesta di referendum, la legge di
revisione statutaria, sempre che sia trascorso il termine di tre mesi
dalla pubblicazione di cui all'articolo 1 ed il Governo non abbia
promosso la questione di legittimita' costituzionale della legge
stessa, e' promulgata dal Presidente della Regione con la seguente
formula: "Il Consiglio regionale ha approvato; la richiesta di
referendum presentata in data . . . . . . e' stata dichiarata
irregolare dal responsabile del procedimento, con atto pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione in data . . . . . . . . . ; il
Presidente della Regione promulga la seguente legge di revisione
statutaria: (testo della legge). La presente legge regionale sara'
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Emilia-Romagna".
7. Se il verbale del responsabile del procedimento dichiara la
regolarita' della richiesta di referendum, il Presidente della
Regione provvede, entro trenta giorni dalla deliberazione stessa, con
decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale, ad indire il
referendum.
8. La data del referendum e' fissata in una domenica compresa tra il
cinquantesimo ed il settantesimo giorno successivo alla emanazione
del decreto di indizione.
9. Qualora sia intervenuta la pubblicazione, a norma dell'articolo 1,
del testo di un'altra legge regionale di revisione statutaria, il
Presidente della Regione puo' ritardare fino a sei mesi oltre il
termine previsto dal comma 7 la indizione del referendum, in modo che
gli eventuali referendum possano svolgersi contemporaneamente con
unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno.
NOTE ALL'ART. 5
Comma 3
Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 18 della L.R. 34/99, citata alla
nota 1) all'art. 3, e' il seguente:
"Art. 18 - Esame di regolarita' della richiesta di referendum
omissis
3. Entro quaranta giorni dal deposito, il responsabile del
procedimento cura l'effettuazione di controlli su almeno un decimo
delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, scelte con criteri
casuali e discrezionali, chiedendo alle Amministrazioni comunali
conferma dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle proprie liste
elettorali. Puo' disporre, ove lo ritenga necessario, controlli piu'
vasti o generali. Le Amministrazioni comunali sono tenute a
rispondere entro il termine assegnato.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3), il responsabile del
procedimento verifica:
a) se il numero delle firme dichiarate dai depositanti corrisponde a
quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati, e se
tali firme - con l'aggiunta di quelle di cui alla lett. a) del comma
1 dell'art. 13, riscontrate regolari - sono almeno quarantamila;
b) se almeno quarantamila delle firme di cui alla lett. a), comprese
quelle di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 13, risultano
raccolte entro il termine di cui al comma 1;
c) se almeno quarantamila delle firme di cui alla lett. b) sono
autenticate secondo quanto disposto dall'art. 8;
d) se almeno quarantamila delle firme di cui alla lett. c) sono
corredate dal certificato di iscrizione del sottoscrittore nelle
liste elettorali di un Comune della regione, o dalla relativa
regolare dichiarizione sostitutiva.
omissis".