LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 29
DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A norma dell'articolo 123 della Costituzione, le leggi di
revisione allo Statuto regionale, comprese quelle con le quali si
delibera un nuovo Statuto, sono approvate dal Consiglio regionale a
maggioranza assoluta dei componenti, con due identiche deliberazioni
legislative successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.
2. Entro tre giorni dalla seconda deliberazione, il Presidente del
Consiglio regionale trasmette il testo della legge approvata al
Presidente della Regione, attestando l'intervenuta doppia
deliberazione sull'identico testo.
3. Il Presidente della Regione provvede alla immediata pubblicazione
della legge nel Bollettino Ufficiale della Regione, con
l'intestazione: "Testo di legge di revisione statutaria approvato in
seconda votazione a norma dell'articolo 123 della Costituzione",
seguita dal titolo della legge, completato con l'indicazione della
data della seconda approvazione, e dal testo della legge. Dopo il
testo della legge e' inserito l'avvertimento che entro tre mesi un
cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti
il Consiglio regionale possono chiedere che si proceda al referendum
popolare, a norma dell'articolo 123 della Costituzione e della
presente legge.
4. La legge di cui al comma 3 e' inserita nel Bollettino Ufficiale
della Regione distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine
e senza formula di promulgazione.
5. Il Bollettino Ufficiale contenente la pubblicazione di cui al
comma 3 e' immediatamente trasmesso al Governo.
6. Dalla data della pubblicazione decorrono i tre mesi per la
presentazione della richiesta di referendum e per la raccolta e la
presentazione delle sottoscrizioni richieste.
NOTA AL TITOLO
Il testo dell'art. 123 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 123
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione,
ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di
organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del
diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti
amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei
regolamenti regionali.
Lo statuto e' approvato e modificato dal Consiglio regionale con
legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due
deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due
mesi. Per tale legge non e' richiesta l'apposizione del visto da
parte del Commissario dei Governo. Il Governo della Repubblica puo'
promuovere la questione di legittimita' costituzionale sugli statuti
regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla
loro pubblicazione.
Lo statuto e' sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi
dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli
elettori della regione o un quinto dei componenti il Consiglio
regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non e' promulgato se
non e' approvato dalla maggioranza dei voti validi.".
NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo dell'art. 123 della Costituzione e' riportato alla nota
al titolo.
Comma 3
2) Il testo dell'art. 123 della Costituzione e' riportato alla nota
al titolo.