REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 29

DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
1. A norma dell'articolo 123 della Costituzione, le leggi di                    
revisione allo Statuto regionale, comprese quelle con le quali si               
delibera un nuovo Statuto, sono approvate dal Consiglio regionale a             
maggioranza assoluta dei componenti, con due identiche deliberazioni            
legislative successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.           
2. Entro tre giorni dalla seconda deliberazione, il Presidente del              
Consiglio regionale trasmette il testo della legge approvata al                 
Presidente della Regione, attestando l'intervenuta doppia                       
deliberazione sull'identico testo.                                              
3. Il Presidente della Regione provvede alla immediata pubblicazione            
della legge nel Bollettino Ufficiale della Regione, con                         
l'intestazione: "Testo di legge di revisione statutaria approvato in            
seconda votazione a norma dell'articolo 123 della Costituzione",                
seguita dal titolo della legge, completato con l'indicazione della              
data della seconda approvazione, e dal testo della legge. Dopo il               
testo della legge e' inserito l'avvertimento che entro tre mesi un              
cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti           
il Consiglio regionale possono chiedere che si proceda al referendum            
popolare, a norma dell'articolo 123 della Costituzione e della                  
presente legge.                                                                 
4. La legge di cui al comma 3 e' inserita nel Bollettino Ufficiale              
della Regione distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine            
e senza formula di promulgazione.                                               
5. Il Bollettino Ufficiale contenente la pubblicazione di cui al                
comma 3 e' immediatamente trasmesso al Governo.                                 
6. Dalla data della pubblicazione decorrono i tre mesi per la                   
presentazione della richiesta di referendum e per la raccolta e la              
presentazione delle sottoscrizioni richieste.                                   
NOTA AL TITOLO                                                                  
Il testo dell'art. 123 della Costituzione e' il seguente:                       
"Art. 123                                                                       
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione,            
ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di                   
organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del               
diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti                 
amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei               
regolamenti regionali.                                                          
Lo statuto e' approvato e modificato dal Consiglio regionale con                
legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due             
deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due               
mesi. Per tale legge non e' richiesta l'apposizione del visto da                
parte del Commissario dei Governo. Il Governo della Repubblica puo'             
promuovere la questione di legittimita' costituzionale sugli statuti            
regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla           
loro pubblicazione.                                                             
Lo statuto e' sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi           
dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli              
elettori della regione o un quinto dei componenti il Consiglio                  
regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non e' promulgato se              
non e' approvato dalla maggioranza dei voti validi.".                           
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 123 della Costituzione e' riportato alla nota             
al titolo.                                                                      
Comma 3                                                                         
2) Il testo dell'art. 123 della Costituzione e' riportato alla nota             
al titolo.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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