LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 5
EVENTI CALAMITOSI DEGLI ANNI 1994, 1996, 1997 E 1999 IN EMILIA-ROMAGNA. DL 132/99 CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 226/99 ED ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 8
Urgenza
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto. Essa
entra in vigore il giorno successivo alla data della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 1 febbraio 2000 VASCO ERRANI
NOTE ALL'ART. 8
Comma 1
1) Il testo dell'art. 127 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 127
Ogni legge approvata dal Consiglio regionale e' comunicata al
Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo,
deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
La legge e' promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto
ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua
pubblicazione. Se una legge e' dichiarata urgente dal Consiglio
regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la
promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini
indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata
dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o
contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni,
la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per
l'apposizione del visto.
Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta
dei suoi componenti, il Governo della Repubblica puo', nei quindici
giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimita'
davanti alla Corte Costituzionale, o quella di merito per contrasto
di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide
di chi sia la competenza.".
2) Il testo dell'art. 31 dello Statuto e' il seguente:
"Art. 31
1. Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della
Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore
il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le
leggi stesse stabiliscano un termine maggiore.
2. Il termine per la promulgazione e la entrata in vigore di una
legge puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia
dichiarata urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo
consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 2356 del 7 dicembre 1999; oggetto consiliare n. 6326 (VI
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal
Consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 1999;
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 359 in data 30 dicembre 1999;
- assegnato alla IV Commissione consiliare permanente "Sicurezza
Sociale" in sede referente e in sede consultiva alla Commissione
"Territorio e Ambiente".
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 19 del 22
dicembre 1999, con preannuncio di richiesta di relazione orale in
aula del consigliere Bastico;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre
1999, atto n. 203/99;
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 113/4.1.8/C.G. del
26 gennaio 2000.