LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 5
EVENTI CALAMITOSI DEGLI ANNI 1994, 1996, 1997 E 1999 IN EMILIA-ROMAGNA. DL 132/99 CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 226/99 ED ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 7
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, la Regione
Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli,
nelle parti entrate e spesa del bilancio regionale, che verranno
dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della
legge di bilancio, a norma di quanto disposto al comma 1, art. 11
della L.R. 31/77 e successive modifiche ed integrazioni.
NOTA ALL'ART. 7
Comma 1
Il testo del comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31,
concernente Norme per la disciplina della contabilita' della Regione
Emilia-Romagna, e' il seguente:
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.
omissis".