REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 5

EVENTI CALAMITOSI DEGLI ANNI 1994, 1996, 1997 E 1999 IN EMILIA-ROMAGNA. DL 132/99 CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 226/99 ED ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE

          Art. 7                                                                
Norma finanziaria                                                               
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, la Regione                        
Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli,           
nelle parti entrate e spesa del bilancio regionale, che verranno                
dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della                
legge di bilancio, a norma di quanto disposto al comma 1, art. 11               
della L.R. 31/77 e successive modifiche ed integrazioni.                        
NOTA ALL'ART. 7                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31,              
concernente Norme per la disciplina della contabilita' della Regione            
Emilia-Romagna, e' il seguente:                                                 
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti                
Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere             
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da            
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di                  
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.                   
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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