LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 5
EVENTI CALAMITOSI DEGLI ANNI 1994, 1996, 1997 E 1999 IN EMILIA-ROMAGNA. DL 132/99 CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 226/99 ED ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 6
Collaborazione tra Enti pubblici
1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva, nonche' alla direzione lavori e agli incarichi di
supporto tecnico ed amministrativo alle attivita' del responsabile
unico del procedimento relative ai lavori di cui alla L.R. n. 24 del
1998 ed alla presente legge possono essere espletate anche da
organismi di altre pubbliche Amministrazioni, quali Province, Comuni,
Comunita' Montane e Consorzi di bonifica, previa stipula di apposita
convenzione.
NOTA ALL'ART. 6
Comma 1
La L.R. n. 24 del 1998 e' citata alla nota 1) all'art. 2.