REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 5

EVENTI CALAMITOSI DEGLI ANNI 1994, 1996, 1997 E 1999 IN EMILIA-ROMAGNA. DL 132/99 CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 226/99 ED ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE

          Art. 6                                                                
Collaborazione tra Enti pubblici                                                
1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva           
ed esecutiva, nonche' alla direzione lavori e agli incarichi di                 
supporto tecnico ed amministrativo alle attivita' del responsabile              
unico del procedimento relative ai lavori di cui alla L.R. n. 24 del            
1998 ed alla presente legge possono essere espletate anche da                   
organismi di altre pubbliche Amministrazioni, quali Province, Comuni,           
Comunita' Montane e Consorzi di bonifica, previa stipula di apposita            
convenzione.                                                                    
NOTA ALL'ART. 6                                                                 
Comma 1                                                                         
La L.R. n. 24 del 1998 e' citata alla nota 1) all'art. 2.                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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