REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 5

EVENTI CALAMITOSI DEGLI ANNI 1994, 1996, 1997 E 1999 IN EMILIA-ROMAGNA. DL 132/99 CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 226/99 ED ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE

          Art. 5                                                                
Sostituzione comma 2 dell'art. 1                                                
L.R. 3 luglio 1998, n. 24                                                       
1. Il comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 24 del 1998 e cosi'                     
sostituito:                                                                     
"2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettere            
a) e b) i soggetti attuatori possono avvalersi delle procedure di cui           
all'art. 14, commi da 1 a 9 della legge statale, nonche' del comma 14           
dell'articolo medesimo limitatamente alla facolta' di avvalersi, nei            
limiti temporali ivi indicati, di liberi professionisti o, mediante             
convenzioni, di Universita' e di Enti pubblici di ricerca.".                    
NOTA ALL'ART. 5                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 2 dell'art. 1 della L.R. 3 luglio 1998, n. 24,               
citata alla nota 1) all'art. 2, era il seguente:                                
"Art. 1                                                                         
omissis                                                                         
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettere             
a) e b) i soggetti attuatori possono avvalersi delle procedure di cui           
all'art. 14, commi da 1 a 9 e 11 della legge statale.".                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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