LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 5
EVENTI CALAMITOSI DEGLI ANNI 1994, 1996, 1997 E 1999 IN EMILIA-ROMAGNA. DL 132/99 CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 226/99 ED ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 5
Sostituzione comma 2 dell'art. 1
L.R. 3 luglio 1998, n. 24
1. Il comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 24 del 1998 e cosi'
sostituito:
"2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettere
a) e b) i soggetti attuatori possono avvalersi delle procedure di cui
all'art. 14, commi da 1 a 9 della legge statale, nonche' del comma 14
dell'articolo medesimo limitatamente alla facolta' di avvalersi, nei
limiti temporali ivi indicati, di liberi professionisti o, mediante
convenzioni, di Universita' e di Enti pubblici di ricerca.".
NOTA ALL'ART. 5
Comma 1
Il testo del comma 2 dell'art. 1 della L.R. 3 luglio 1998, n. 24,
citata alla nota 1) all'art. 2, era il seguente:
"Art. 1
omissis
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettere
a) e b) i soggetti attuatori possono avvalersi delle procedure di cui
all'art. 14, commi da 1 a 9 e 11 della legge statale.".