LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 5
EVENTI CALAMITOSI DEGLI ANNI 1994, 1996, 1997 E 1999 IN EMILIA-ROMAGNA. DL 132/99 CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 226/99 ED ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 3
Contributi a favore di soggetti privati
per danni ad immobili, cagionati da frane
nei comuni di San Benedetto Val di Sambro, nel 1994,
e di Pellegrino Parmense, nel 1997
1. Nei territori dei comuni di San Benedetto Val di Sambro e di
Pellegrino Parmense colpiti da eventi franosi rispettivamente nel
giugno 1994 e nel gennaio 1997, sono concessi contributi a soggetti
privati secondo le modalita' di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9
della L.R. 3 luglio 1998, n. 24, nei limiti dei finanziamenti che
verranno autorizzati con la legge annuale di Bilancio regionale per
l'esercizio finanziario 2000 e pluriennale 2000-2002.
NOTA ALL'ART. 3
Comma 1
Il testo degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della L.R. 3 luglio 1998,
n. 24, citata alla nota 1) all'art. 2, e' il seguente:
"Art. 4 - Contributi a favore di soggetti privati per danni a
immobili ad uso abitativo e produttivo cagionati dagli eventi
alluvionali e dissesti idrogeologici
1. Nei territori delle province di cui all'art. 17, comma 1, della
legge statale sono concessi contributi, secondo le modalita' e nei
limiti di finanziamento di cui all'art. 18 della medesima legge:
a) ai soggetti residenti nella regione Emilia-Romagna che, alla data
degli eventi calamitosi, risultavano essere proprietari di immobili
destinati ad uso di abitazione andati distrutti o risultati
gravemente danneggiati, con priorita' per le abitazioni principali;
b) alle imprese industriali, agro-industriali, commerciali, di
servizi e artigianali che hanno subito gravi danni a beni immobili o
mobili di loro proprieta', ivi comprese le scorte;
c) alle imprese di lavorazione, trasformazione, commercializzazione
di prodotti agricoli ubicate nel territorio del comune di Corniglio,
che hanno trasferito o debbono trasferire la propria attivita' a
seguito dell'evento franoso.
2. Per immobili gravemente danneggiati si intendono quegli immobili
che abbiano riportato danni secondo una o piu' delle tipologie di
danno stabilite da apposita deliberazione di Giunta regionale, da
adottarsi entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.
3. Le richieste di contributi per gli interventi di cui al comma 1,
corredate di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', per
lavori di importo fino a Lire 20 milioni, ovvero di perizia giurata
redatta da professionista abilitato, per lavori di importo superiore
a Lire 20 milioni devono essere presentate al Comune ove e' ubicato
l'immobile danneggiato entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge. La dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' o la perizia giurata devono dichiarare, oltre l'importo
con relativa specificazione dei danni subiti, anche il nesso di
causalita' dei danni con gli eventi calamitosi e la sussistenza del
grave danno ai sensi del comma 2.
4. I Comuni, sulla base delle richieste loro pervenute, della
documentazione acquisita nell'immediatezza o in prossimita' degli
eventi calamitosi, e previo eventuali ulteriori accertamenti,
trasmettono alla Regione l'elenco dei soggetti che hanno subito gravi
danni e che abbiano titolo per richiedere i contributi in base ai
criteri stabiliti dalla legge statale e dalla presente legge, con la
specificazione per ciascuno di essi dell'ammontare dei danni.
5. La Giunta regionale provvede a ripartire i finanziamenti tra i
Comuni interessati, in relazione al fabbisogno dagli stessi indicato
e alle priorita' stabilite.
6. Entro 30 giorni dall'attribuzione dei fondi, i Comuni provvedono
ad assegnare i contributi agli interessati, nel rispetto di quanto
previsto al comma 7 dell'art. 18 della legge statale. I contributi
possono essere erogati, a lavori ultimati, in un'unica soluzione,
entro 15 giorni dalla presentazione delle fatture, debitamente
quietanzate, ovvero, in corso di realizzazione dell'intervento:
a) in ragione del 40 per cento dell'importo concesso, dopo
l'accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori;
b) l'ulteriore 60 per cento, a saldo conguaglio, a lavori ultimati,
dietro presentazione, a cura del direttore dei lavori, di
comunicazione di fine lavori, attestazione di regolare esecuzione dei
lavori stessi e rendicontazione delle spese sostenute e documentate
anche a fini fiscali, entro i limiti del contributo concesso.
7. I Comuni devono trasmettere alla Regione apposito elenco a
consuntivo dei contributi effettivamente erogati. Le somme non
erogate devono essere restituite alla Regione.
Art. 5 - Interventi a favore di immobili con fruizione
privata danneggiati dagli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre
1996
1. Ai soggetti che, alla data del 16 ottobre 1996, risultavano essere
proprietari di immobili destinati ad uso di abitazione o di immobili
destinati ad attivita' produttive, localizzati nei comuni di cui
all'art. 1 dell'ordinanza ministeriale 2475/96 e che siano stati
gravemente danneggiati dagli eventi sismici dei giorni 15 e 16
ottobre 1996 sono concessi contributi sul costo per interventi di
riparazione, compreso il miglioramento sismico, secondo le modalita'
e nei limiti di finanziamento di cui all'art. 19 della legge statale.
2. La Giunta regionale, previa indicazione del nucleo
tecnico-specialistico, stabilisce, entro 10 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, le tipologie di grave danno, nonche' le
modalita' di certificazione da effettuarsi mediante perizia giurata
redatta da un professionista abilitato.
3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, i contributi possono
essere concessi a usufruttuari o a titolari di diritti reali di
garanzia che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei
contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non
esercitino tale diritto. In questi casi, alle richieste di contributi
di cui all'art. 8, comma 1, deve essere allegata anche la
dichiarazione di esplicita rinuncia ai contributi da parte del
proprietario.
Art. 6 - Determinazione dell'entita' dei contributi
1. Il contributo di cui all'art. 5 e' una quota percentuale, fino ad
un massimo del 75 per cento, della minore somma tra il costo
dell'intervento, quale risulta dal computo metrico estimativo al
lordo dell'IVA e degli oneri tecnici e un costo convenzionale
determinato in relazione ai parametri stabiliti dalla Giunta
regionale ai sensi del comma 4 dell'art. 3. La quota restante e'
obbligatoriamente a carico del soggetto richiedente pena la decadenza
del contributo. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le opere
di carattere strutturale nonche' le opere di finitura ad esse
strettamente connesse.
2. Per le attivita' produttive, l'individuazione delle unita'
immobiliari, ai fini della determinazione dei contributi, avviene in
relazione alla loro eventuale diversa destinazione, per usi abitativi
e non, comprendendo, per ciascuna unita' e per ciascuno dei due usi,
sia i locali principali che quelli di pertinenza.
3. Qualora l'unita' immobiliare sia ricompresa in un condominio
identificabile come unita' strutturale, l'intervento va considerato
in maniera unitaria dal punto di vista tecnico-procedurale. In tal
caso deve essere presentata un'unica istanza di contributo per
l'intera unita' strutturale ed un'unica perizia giurata ai sensi del
comma 2 dell'art. 5. L'entita' massima del contributo e' pari alla
somma dei contributi massimi spettanti alle singole unita'
immobiliari effettivamente danneggiate.
4. Gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 5 su parti comuni del
fabbricato possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini
che comunque rappresentino almeno la meta' del valore dell'edificio,
secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 30 della Legge 5 agosto
1978, n. 457.
Art. 7 - Criteri di priorita' per l'assegnazione dei
contributi
1. L'assegnazione dei contributi di cui all'art. 5 e' disposta
secondo le seguenti priorita':
a) unita' strutturali, comprendenti abitazioni principali, risultate
per effetto del sisma totalmente o parzialmente inagibili, con
ulteriore priorita' per quelle unita' strutturali ancora inagibili
alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) unita' strutturali, comprendenti abitazioni principali, con
elevato indice di utilizzazione;
c) unita' strutturali relative ad attivita' produttive;
d) altre unita' strutturali relative a unita' immobiliari per le
quali e' in corso l'utilizzazione.
2. Nell'ambito delle priorita' di cui alle lettere a), b) e d) hanno
precedenza le unita' strutturali comprendenti abitazioni occupate da
nuclei familiari con portatori di handicap o con persone anziane di
eta' superiore ai 65 anni.
Art. 8 - Modalita' di concessione ed erogazione dei
contributi
1. Le richieste di contributi per gli interventi di cui al comma 1
dell'art. 5, gia' oggetto di precedenti segnalazioni ai sensi
dell'ordinanza commissariale 13/97, corredate delle perizie giurate
di cui al comma 2 dell'art. 5, devono essere presentate al Comune ove
e' ubicato l'immobile danneggiato entro e non oltre 120 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge
2. I Comuni, sulla base delle richieste loro pervenute e nel rispetto
delle priorita' di cui all'art. 7, approvano gli elenchi dei soggetti
che abbiano subito danni e che abbiano titolo per richiedere i
contributi in base ai criteri stabiliti dalla legge statale e dalla
presente legge, e li trasmettono alla Regione. La Giunta regionale
provvede a ripartire i finanziamenti ai Comuni in relazione al
fabbisogno indicato, alle priorita' stabilite e agli ulteriori
criteri eventualmente adottati.
3. I contributi sono concessi con provvedimenti del Comune previo
esame tecnico-amministrativo di apposito nucleo di valutazione
comunale integrato da un tecnico regionale esperto in materia di
edilizia antisismica.
4. I lavori devono essere iniziati entro sei mesi dalla concessione
del contributo e ultimati nei successivi ventiquattro mesi a pena di
decadenza del contributo. Eventuali deroghe possono essere concesse
dal Comune soltanto in presenza di giustificati motivi.
5. I contributi sono erogati dal Comune:
a) in ragione del 40 per cento dell'importo concesso dopo
l'accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori;
b) l'ulteriore 60 per cento, a saldo o conguaglio, a lavori ultimati,
dietro presentazione, a cura del direttore dei lavori, di
comunicazione di fine lavori, attestazione di regolare esecuzione dei
lavori stessi e rendicontazione delle spese sostenute e documentate
anche ai fini fiscali, entro i limiti del contributo concesso.
6. Il Comune puo' effettuare accertamenti a campione circa la
conformita' degli interventi alle prescrizioni tecniche, ai progetti
presentati, nonche' alla regolarita' e congruita' delle spese
sostenute, con propri tecnici condiuvati, ove necessario per quanto
riguarda l'aspetto sismico, da tecnici della Regione.
7. I Comuni devono trasmettere alla Regione apposito elenco a
consuntivo dei contributi effettivamente erogati. Le somme non
erogate devono essere restituite alla Regione.
8. Il contributo di cui all'art. 5 puo' essere concesso, sulla base
di adeguata documentazione delle spese sostenute valida ai fini
fiscali, anche per interventi effettuati prima dell'entrata in vigore
della presente legge purche' per gli stessi sia stata rilasciata
regolare autorizzazione comunale e a condizione che sia stato
conseguito un maggior grado di sicurezza dell'edificio stesso alle
azioni sismiche. Nell'esame delle richieste di contributo, corredate
di perizie giurate, si applicano criteri e procedure di cui al
presente articolo e agli articoli 5, 6 e 7. In tal caso il Comune
puo' erogare il contributo in un'unica soluzione dietro presentazione
della documentazione di cui alla lettera b) del comma 5.
Art. 9 - Limite dei contributi
1. Qualora i danni subiti a seguito degli eventi calamitosi siano in
tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di
compagnie di assicurazione, la corresponsione dei contributi previsti
dalla presente legge ha luogo solo fino alla concorrenza
dell'eventuale differenza. In tal caso il contributo cosi'
determinato e' integrato con un'ulteriore somma pari ai premi
assicurativi pagati dai soggetti danneggiati nel quinquennio
antecedente la data dell'evento. Tale somma non puo' comunque
superare la meta' del rimborso percepito dalle compagnie di
assicurazione.
2. Eventuali economie che si rendessero disponibili in sede di
programmazione e le altre che dovessero risultare ad interventi
effettuati, di cui agli articoli 4 e 5, possono essere utilizzate
dalla Giunta regionale per interventi pubblici connessi agli stessi
eventi o per far fronte a situazioni di riconosciuto rischio
idrogeologico e sismico.".