REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 5

EVENTI CALAMITOSI DEGLI ANNI 1994, 1996, 1997 E 1999 IN EMILIA-ROMAGNA. DL 132/99 CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 226/99 ED ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE

          Art. 3                                                                
Contributi a favore di soggetti privati                                         
per danni ad immobili, cagionati da frane                                       
nei comuni di San Benedetto Val di Sambro, nel 1994,                            
e di Pellegrino Parmense, nel 1997                                              
1. Nei territori dei comuni di San Benedetto Val di Sambro e di                 
Pellegrino Parmense colpiti da eventi franosi rispettivamente nel               
giugno 1994 e nel gennaio 1997, sono concessi contributi a soggetti             
privati secondo le modalita' di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9              
della L.R. 3 luglio 1998, n. 24, nei limiti dei finanziamenti che               
verranno autorizzati con la legge annuale di Bilancio regionale per             
l'esercizio finanziario 2000 e pluriennale 2000-2002.                           
NOTA ALL'ART. 3                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della L.R. 3 luglio 1998,             
n. 24, citata alla nota 1) all'art. 2, e' il seguente:                          
"Art. 4 - Contributi a favore di soggetti privati per danni a                   
immobili ad uso abitativo e produttivo cagionati dagli eventi                   
alluvionali e dissesti idrogeologici                                            
1. Nei territori delle province di cui all'art. 17, comma 1, della              
legge statale sono concessi contributi, secondo le modalita' e nei              
limiti di finanziamento di cui all'art. 18 della medesima legge:                
a) ai soggetti residenti nella regione Emilia-Romagna che, alla data            
degli eventi calamitosi, risultavano essere proprietari di immobili             
destinati ad uso di abitazione andati distrutti o risultati                     
gravemente danneggiati, con priorita' per le abitazioni principali;             
b) alle imprese industriali, agro-industriali, commerciali, di                  
servizi e artigianali che hanno subito gravi danni a beni immobili o            
mobili di loro proprieta', ivi comprese le scorte;                              
c) alle imprese di lavorazione, trasformazione, commercializzazione             
di prodotti agricoli ubicate nel territorio del comune di Corniglio,            
che hanno trasferito o debbono trasferire la propria attivita' a                
seguito dell'evento franoso.                                                    
2. Per immobili gravemente danneggiati si intendono quegli immobili             
che abbiano riportato danni secondo una o piu' delle tipologie di               
danno stabilite da apposita deliberazione di Giunta regionale, da               
adottarsi entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente                 
legge.                                                                          
3. Le richieste di contributi per gli interventi di cui al comma 1,             
corredate di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', per               
lavori di importo fino a Lire 20 milioni, ovvero di perizia giurata             
redatta da professionista abilitato, per lavori di importo superiore            
a Lire 20 milioni devono essere presentate al Comune ove e' ubicato             
l'immobile danneggiato entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in              
vigore della presente legge. La dichiarazione sostitutiva di atto di            
notorieta' o la perizia giurata devono dichiarare, oltre l'importo              
con relativa specificazione dei danni subiti, anche il nesso di                 
causalita' dei danni con gli eventi calamitosi e la sussistenza del             
grave danno ai sensi del comma 2.                                               
4. I Comuni, sulla base delle richieste loro pervenute, della                   
documentazione acquisita nell'immediatezza o in prossimita' degli               
eventi calamitosi, e previo eventuali ulteriori accertamenti,                   
trasmettono alla Regione l'elenco dei soggetti che hanno subito gravi           
danni e che abbiano titolo per richiedere i contributi in base ai               
criteri stabiliti dalla legge statale e dalla presente legge, con la            
specificazione per ciascuno di essi dell'ammontare dei danni.                   
5. La Giunta regionale provvede a ripartire i finanziamenti tra i               
Comuni interessati, in relazione al fabbisogno dagli stessi indicato            
e alle priorita' stabilite.                                                     
6. Entro 30 giorni dall'attribuzione dei fondi, i Comuni provvedono             
ad assegnare i contributi agli interessati, nel rispetto di quanto              
previsto al comma 7 dell'art. 18 della legge statale. I contributi              
possono essere erogati, a lavori ultimati, in un'unica soluzione,               
entro 15 giorni dalla presentazione delle fatture, debitamente                  
quietanzate, ovvero, in corso di realizzazione dell'intervento:                 
a) in ragione del 40 per cento dell'importo concesso, dopo                      
l'accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori;                                 
b) l'ulteriore 60 per cento, a saldo conguaglio, a lavori ultimati,             
dietro presentazione, a cura del direttore dei lavori, di                       
comunicazione di fine lavori, attestazione di regolare esecuzione dei           
lavori stessi e rendicontazione delle spese sostenute e documentate             
anche a fini fiscali, entro i limiti del contributo concesso.                   
7. I Comuni devono trasmettere alla Regione apposito elenco a                   
consuntivo dei contributi effettivamente erogati. Le somme non                  
erogate devono essere restituite alla Regione.                                  
          Art. 5 - Interventi a favore di immobili con fruizione                
privata danneggiati dagli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre             
1996                                                                            
1. Ai soggetti che, alla data del 16 ottobre 1996, risultavano essere           
proprietari di immobili destinati ad uso di abitazione o di immobili            
destinati ad attivita' produttive, localizzati nei comuni di cui                
all'art. 1 dell'ordinanza ministeriale 2475/96 e che siano stati                
gravemente danneggiati dagli eventi sismici dei giorni 15 e 16                  
ottobre 1996 sono concessi contributi sul costo per interventi di               
riparazione, compreso il miglioramento sismico, secondo le modalita'            
e nei limiti di finanziamento di cui all'art. 19 della legge statale.           
2. La Giunta regionale, previa indicazione del nucleo                           
tecnico-specialistico, stabilisce, entro 10 giorni dall'entrata in              
vigore della presente legge, le tipologie di grave danno, nonche' le            
modalita' di certificazione da effettuarsi mediante perizia giurata             
redatta da un professionista abilitato.                                         
3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, i contributi possono           
essere concessi a usufruttuari o a titolari di diritti reali di                 
garanzia che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei                
contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non           
esercitino tale diritto. In questi casi, alle richieste di contributi           
di cui all'art. 8, comma 1, deve essere allegata anche la                       
dichiarazione di esplicita rinuncia ai contributi da parte del                  
proprietario.                                                                   
          Art. 6 - Determinazione dell'entita' dei contributi                   
1. Il contributo di cui all'art. 5 e' una quota percentuale, fino ad            
un massimo del 75 per cento, della minore somma tra il costo                    
dell'intervento, quale risulta dal computo metrico estimativo al                
lordo dell'IVA e degli oneri tecnici e un costo convenzionale                   
determinato in relazione ai parametri stabiliti dalla Giunta                    
regionale ai sensi del comma 4 dell'art. 3. La quota restante e'                
obbligatoriamente a carico del soggetto richiedente pena la decadenza           
del contributo. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le opere           
di carattere strutturale nonche' le opere di finitura ad esse                   
strettamente connesse.                                                          
2. Per le attivita' produttive, l'individuazione delle unita'                   
immobiliari, ai fini della determinazione dei contributi, avviene in            
relazione alla loro eventuale diversa destinazione, per usi abitativi           
e non, comprendendo, per ciascuna unita' e per ciascuno dei due usi,            
sia i locali principali che quelli di pertinenza.                               
3. Qualora l'unita' immobiliare sia ricompresa in un condominio                 
identificabile come unita' strutturale, l'intervento va considerato             
in maniera unitaria dal punto di vista tecnico-procedurale. In tal              
caso deve essere presentata un'unica istanza di contributo per                  
l'intera unita' strutturale ed un'unica perizia giurata ai sensi del            
comma 2 dell'art. 5. L'entita' massima del contributo e' pari alla              
somma dei contributi massimi spettanti alle singole unita'                      
immobiliari effettivamente danneggiate.                                         
4. Gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 5 su parti comuni del             
fabbricato possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini              
che comunque rappresentino almeno la meta' del valore dell'edificio,            
secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 30 della Legge 5 agosto           
1978, n. 457.                                                                   
          Art. 7 - Criteri di priorita' per l'assegnazione dei                  
contributi                                                                      
1. L'assegnazione dei contributi di cui all'art. 5 e' disposta                  
secondo le seguenti priorita':                                                  
a) unita' strutturali, comprendenti abitazioni principali, risultate            
per effetto del sisma totalmente o parzialmente inagibili, con                  
ulteriore priorita' per quelle unita' strutturali ancora inagibili              
alla data di entrata in vigore della presente legge;                            
b) unita' strutturali, comprendenti abitazioni principali, con                  
elevato indice di utilizzazione;                                                
c) unita' strutturali relative ad attivita' produttive;                         
d) altre unita' strutturali relative a unita' immobiliari per le                
quali e' in corso l'utilizzazione.                                              
2. Nell'ambito delle priorita' di cui alle lettere a), b) e d) hanno            
precedenza le unita' strutturali comprendenti abitazioni occupate da            
nuclei familiari con portatori di handicap o con persone anziane di             
eta' superiore ai 65 anni.                                                      
          Art. 8 - Modalita' di concessione ed erogazione dei                   
contributi                                                                      
1. Le richieste di contributi per gli interventi di cui al comma 1              
dell'art. 5, gia' oggetto di precedenti segnalazioni ai sensi                   
dell'ordinanza commissariale 13/97, corredate delle perizie giurate             
di cui al comma 2 dell'art. 5, devono essere presentate al Comune ove           
e' ubicato l'immobile danneggiato entro e non oltre 120 giorni                  
dall'entrata in vigore della presente legge                                     
2. I Comuni, sulla base delle richieste loro pervenute e nel rispetto           
delle priorita' di cui all'art. 7, approvano gli elenchi dei soggetti           
che abbiano subito danni e che abbiano titolo per richiedere i                  
contributi in base ai criteri stabiliti dalla legge statale e dalla             
presente legge, e li trasmettono alla Regione. La Giunta regionale              
provvede a ripartire i finanziamenti ai Comuni in relazione al                  
fabbisogno indicato, alle priorita' stabilite e agli ulteriori                  
criteri eventualmente adottati.                                                 
3. I contributi sono concessi con provvedimenti del Comune previo               
esame tecnico-amministrativo di apposito nucleo di valutazione                  
comunale integrato da un tecnico regionale esperto in materia di                
edilizia antisismica.                                                           
4. I lavori devono essere iniziati entro sei mesi dalla concessione             
del contributo e ultimati nei successivi ventiquattro mesi a pena di            
decadenza del contributo. Eventuali deroghe possono essere concesse             
dal Comune soltanto in presenza di giustificati motivi.                         
5. I contributi sono erogati dal Comune:                                        
a) in ragione del 40 per cento dell'importo concesso dopo                       
l'accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori;                                 
b) l'ulteriore 60 per cento, a saldo o conguaglio, a lavori ultimati,           
dietro presentazione, a cura del direttore dei lavori, di                       
comunicazione di fine lavori, attestazione di regolare esecuzione dei           
lavori stessi e rendicontazione delle spese sostenute e documentate             
anche ai fini fiscali, entro i limiti del contributo concesso.                  
6. Il Comune puo' effettuare accertamenti a campione circa la                   
conformita' degli interventi alle prescrizioni tecniche, ai progetti            
presentati, nonche' alla regolarita' e congruita' delle spese                   
sostenute, con propri tecnici condiuvati, ove necessario per quanto             
riguarda l'aspetto sismico, da tecnici della Regione.                           
7. I Comuni devono trasmettere alla Regione apposito elenco a                   
consuntivo dei contributi effettivamente erogati. Le somme non                  
erogate devono essere restituite alla Regione.                                  
8. Il contributo di cui all'art. 5 puo' essere concesso, sulla base             
di adeguata documentazione delle spese sostenute valida ai fini                 
fiscali, anche per interventi effettuati prima dell'entrata in vigore           
della presente legge purche' per gli stessi sia stata rilasciata                
regolare autorizzazione comunale e a condizione che sia stato                   
conseguito un maggior grado di sicurezza dell'edificio stesso alle              
azioni sismiche. Nell'esame delle richieste di contributo, corredate            
di perizie giurate, si applicano criteri e procedure di cui al                  
presente articolo e agli articoli 5, 6 e 7. In tal caso il Comune               
puo' erogare il contributo in un'unica soluzione dietro presentazione           
della documentazione di cui alla lettera b) del comma 5.                        
          Art. 9 - Limite dei contributi                                        
1. Qualora i danni subiti a seguito degli eventi calamitosi siano in            
tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di                
compagnie di assicurazione, la corresponsione dei contributi previsti           
dalla presente legge ha luogo solo fino alla concorrenza                        
dell'eventuale differenza. In tal caso il contributo cosi'                      
determinato e' integrato con un'ulteriore somma pari ai premi                   
assicurativi pagati dai soggetti danneggiati nel quinquennio                    
antecedente la data dell'evento. Tale somma non puo' comunque                   
superare la meta' del rimborso percepito dalle compagnie di                     
assicurazione.                                                                  
2. Eventuali economie che si rendessero disponibili in sede di                  
programmazione e le altre che dovessero risultare ad interventi                 
effettuati, di cui agli articoli 4 e 5, possono essere utilizzate               
dalla Giunta regionale per interventi pubblici connessi agli stessi             
eventi o per far fronte a situazioni di riconosciuto rischio                    
idrogeologico e sismico.".                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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