REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 4

NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO

          Art. 15                                                               
Norma finanziaria                                                               
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli artt. 5 e 11 si fa                
fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa            
del bilancio regionale che saranno dotati della necessaria                      
disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale di                   
bilancio ai sensi dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.                 
NOTA ALL'ART. 15                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, concernente              
Norme per la disciplina della contabilita' della Regione Emilia-                
Romagna, e' il seguente:                                                        
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti                
Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere             
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da            
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di                  
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.                   
In presenza di leggi del tipo indicato al precedente comma, le                  
relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti            
gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla                   
assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere           
posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia             
determinata l'entita della spesa da eseguire.".                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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