LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 4
NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO
Art. 15
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli artt. 5 e 11 si fa
fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa
del bilancio regionale che saranno dotati della necessaria
disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale di
bilancio ai sensi dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
NOTA ALL'ART. 15
Comma 1
Il testo dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, concernente
Norme per la disciplina della contabilita' della Regione Emilia-
Romagna, e' il seguente:
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.
In presenza di leggi del tipo indicato al precedente comma, le
relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti
gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla
assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere
posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia
determinata l'entita della spesa da eseguire.".