REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 4

NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO

          Art. 13                                                               
Modifiche alla L.R. 1 febbraio 1994, n. 3                                       
1. Il titolo della L.R. n. 3 del 1994 concernente "Ordinamento delle            
professioni di guida alpina e di accompagnatore di montagna", e'                
sostituito dal seguente: "Ordinamento della professione di guida                
alpina".                                                                        
2. All'art. 1 della L.R. n. 3 del 1994 le parole: "delle professioni            
di guida alpina e di accompagnatore di montagna" sono sostituite                
dalle seguenti: "della professione di guida alpina".                            
3. L'art. 7 della L.R. n. 3 del 1994 e' cosi' sostituito:                       
"Art. 7                                                                         
Pubblicita' dei compensi professionali                                          
1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni                   
professionali deve contenere i relativi prezzi.                                 
2. Gli Enti locali possono pubblicizzare le tariffe che le                      
Associazioni comunichino entro il mese di ottobre e che gli associati           
applicheranno per l'anno di riferimento.".                                      
4. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11, e' abrogato il               
Titolo II della L.R. n. 3 del 1994.                                             
NOTE ALL'ART. 13                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art. 1 della L.R. n. 3 del 1994, citata alla nota              
all'art. 11, era il seguente:                                                   
"Art. 1 - Oggetto                                                               
1. La presente legge disciplina l'ordinamento delle professioni di              
guida alpina e di accompagnatore di montagna in Emilia-Romagna, in              
attuazione della Legge 2 gennaio 1989, n. 6, modificata con Legge 8             
marzo 1991, n. 81.".                                                            
Comma 3                                                                         
2) Il testo dell'art. 7 della L.R. n. 3 del 1994, citata alla nota              
all'art. 11, era il seguente:                                                   
"Art. 7 - Tariffe professionali                                                 
1. Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide                      
alpine-maestri di alpinismo e delle aspiranti guide devono essere               
contenute nei limiti massimi e minimi delle tariffe annualmente                 
determinate dalla Giunta regionale, sentito il Collegio regionale               
delle guide, nel rispetto della tariffa minima giornaliera fissata              
dal Collegio nazionale delle guide.".                                           
Comma 4                                                                         
3) Il Titolo II della L.R. n. 3 del 1994, citata alla nota all'art.             
11, concerne Accompagnatore di montagna, e comprendeva gli artt. 12 -           
13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20.                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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