LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 4
NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO
Art. 13
Modifiche alla L.R. 1 febbraio 1994, n. 3
1. Il titolo della L.R. n. 3 del 1994 concernente "Ordinamento delle
professioni di guida alpina e di accompagnatore di montagna", e'
sostituito dal seguente: "Ordinamento della professione di guida
alpina".
2. All'art. 1 della L.R. n. 3 del 1994 le parole: "delle professioni
di guida alpina e di accompagnatore di montagna" sono sostituite
dalle seguenti: "della professione di guida alpina".
3. L'art. 7 della L.R. n. 3 del 1994 e' cosi' sostituito:
"Art. 7
Pubblicita' dei compensi professionali
1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni
professionali deve contenere i relativi prezzi.
2. Gli Enti locali possono pubblicizzare le tariffe che le
Associazioni comunichino entro il mese di ottobre e che gli associati
applicheranno per l'anno di riferimento.".
4. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11, e' abrogato il
Titolo II della L.R. n. 3 del 1994.
NOTE ALL'ART. 13
Comma 2
1) Il testo dell'art. 1 della L.R. n. 3 del 1994, citata alla nota
all'art. 11, era il seguente:
"Art. 1 - Oggetto
1. La presente legge disciplina l'ordinamento delle professioni di
guida alpina e di accompagnatore di montagna in Emilia-Romagna, in
attuazione della Legge 2 gennaio 1989, n. 6, modificata con Legge 8
marzo 1991, n. 81.".
Comma 3
2) Il testo dell'art. 7 della L.R. n. 3 del 1994, citata alla nota
all'art. 11, era il seguente:
"Art. 7 - Tariffe professionali
1. Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide
alpine-maestri di alpinismo e delle aspiranti guide devono essere
contenute nei limiti massimi e minimi delle tariffe annualmente
determinate dalla Giunta regionale, sentito il Collegio regionale
delle guide, nel rispetto della tariffa minima giornaliera fissata
dal Collegio nazionale delle guide.".
Comma 4
3) Il Titolo II della L.R. n. 3 del 1994, citata alla nota all'art.
11, concerne Accompagnatore di montagna, e comprendeva gli artt. 12 -
13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20.