LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 4
NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO
Art. 12
Disposizioni finali
1. La presente legge non si applica a coloro che conseguono la
qualifica prevista dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, relativa
all'istituzione e alla disciplina dei parchi nazionali.
2. L'elenco di coloro che abbiano conseguito l'abilitazione
all'esercizio della professione di interprete turistico ai sensi
della L.R. 16 giugno 1981, n. 17 resta valido nonostante
l'abrogazione della legge stessa.
3. I diplomi di abilitazione alle professioni di guida turistica e di
accompagnatore turistico, conseguiti ai sensi della L.R. n. 17 del
1981, continuano ad essere titolo abilitante a tali professioni anche
a seguito dell'entrata in vigore della presente legge.
NOTE ALL'ART. 12
Comma 1
1) La Legge 6 dicembre 1991, n. 394 concerne Legge quadro sulle aree
protette.
Comma 2
2) La L.R. 16 giugno 1981, n. 17 concerne Norme per la disciplina
della professione di guida turistica, interprete ed accompagnatore
turistico.
Comma 3
3) La L.R. n. 17 del 1981 e' citata alla nota 2) al presente
articolo.