REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 4

NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO

          Art. 10                                                               
Pubblicita' dei compensi professionali                                          
1. Gli Enti locali possono pubblicizzare le tariffe che le                      
Associazioni comunichino entro il mese di ottobre e che gli associati           
applicheranno per l'anno di riferimento.                                        

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina