LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 4
NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO
Art. 9
Sospensione e revoca dell'abilitazione
1. Oltre che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge,
l'abilitazione all'esercizio della professione puo' essere sospesa da
uno a sei mesi nelle seguenti ipotesi:
a) reiterate violazioni delle disposizioni di cui alle lettere b) e
c) del comma 1 dell'art. 8;
b) comportamento scorretto nell'esercizio della attivita'
professionale.
2. In caso di reiterata sospensione o in casi di particolare gravita'
l'abilitazione puo' essere revocata.
3. La sospensione e la revoca sono disposte dalla Provincia sulla
base dei verbali delle contravvenzioni disposte dai competenti organi
del Comune nel quale si e' verificata l'infrazione, nonche' dei
reclami pervenuti dai clienti.