REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 4

NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO

          Art. 9                                                                
Sospensione e revoca dell'abilitazione                                          
1. Oltre che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge,             
l'abilitazione all'esercizio della professione puo' essere sospesa da           
uno a sei mesi nelle seguenti ipotesi:                                          
a) reiterate violazioni delle disposizioni di cui alle lettere b) e             
c) del comma 1 dell'art. 8;                                                     
b) comportamento scorretto nell'esercizio della attivita'                       
professionale.                                                                  
2. In caso di reiterata sospensione o in casi di particolare gravita'           
l'abilitazione puo' essere revocata.                                            
3. La sospensione e la revoca sono disposte dalla Provincia sulla               
base dei verbali delle contravvenzioni disposte dai competenti organi           
del Comune nel quale si e' verificata l'infrazione, nonche' dei                 
reclami pervenuti dai clienti.                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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