REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 4

NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO

          Art. 9                                                                
Sospensione e revoca dell'abilitazione                                          
1. Oltre che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge,             
l'abilitazione all'esercizio della professione puo' essere sospesa da           
uno a sei mesi nelle seguenti ipotesi:                                          
a) reiterate violazioni delle disposizioni di cui alle lettere b) e             
c) del comma 1 dell'art. 8;                                                     
b) comportamento scorretto nell'esercizio della attivita'                       
professionale.                                                                  
2. In caso di reiterata sospensione o in casi di particolare gravita'           
l'abilitazione puo' essere revocata.                                            
3. La sospensione e la revoca sono disposte dalla Provincia sulla               
base dei verbali delle contravvenzioni disposte dai competenti organi           
del Comune nel quale si e' verificata l'infrazione, nonche' dei                 
reclami pervenuti dai clienti.                                                  

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina