REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 4

NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO

          Art. 8                                                                
Sanzioni amministrative                                                         
1. Per le violazioni della presente legge si applicano le seguenti              
sanzioni amministrative:                                                        
a) da Lire 1.000.000 a Lire 6.000.000, per l'esercizio dell'attivita'           
di guida turistica, di accompagnatore turistico e di guida                      
ambientale-escursionistica senza possesso della relativa                        
abilitazione;                                                                   
b) da Lire 100.000 a Lire 600.000, per la mancata esibizione del                
tesserino;                                                                      
c) da Lire 2.000.000 a Lire 12.000.000, per le imprese turistiche che           
si avvalgono di soggetti non abilitati all'esercizio di una                     
professione turistica di accompagnamento.                                       
2. I proventi delle sanzioni sono introitati dai Comuni a titolo di             
copertura delle spese di gestione delle funzioni di vigilanza e                 
controllo.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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