LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 4
NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO
Art. 8
Sanzioni amministrative
1. Per le violazioni della presente legge si applicano le seguenti
sanzioni amministrative:
a) da Lire 1.000.000 a Lire 6.000.000, per l'esercizio dell'attivita'
di guida turistica, di accompagnatore turistico e di guida
ambientale-escursionistica senza possesso della relativa
abilitazione;
b) da Lire 100.000 a Lire 600.000, per la mancata esibizione del
tesserino;
c) da Lire 2.000.000 a Lire 12.000.000, per le imprese turistiche che
si avvalgono di soggetti non abilitati all'esercizio di una
professione turistica di accompagnamento.
2. I proventi delle sanzioni sono introitati dai Comuni a titolo di
copertura delle spese di gestione delle funzioni di vigilanza e
controllo.