LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 4
NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO
Art. 7
Funzioni amministrative di vigilanza e controllo
1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e
controllo sulle attivita' professionali turistiche di accompagnamento
di cui alla presente legge e concedono i nulla osta previsti al comma
3 dell'art. 4.
2. Per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie, si osservano le disposizioni della L.R. 28
aprile 1984, n. 21 "Disciplina dell'applicazione delle sanzioni
amministrative di competenza regionale" e successive modifiche.
3. I Comuni sono tenuti a trasmettere alla Provincia competente copia
dei verbali delle contravvenzioni e degli eventuali reclami pervenuti
dai clienti.