REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 4

NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO

          Art. 7                                                                
Funzioni amministrative di vigilanza e controllo                                
1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e                
controllo sulle attivita' professionali turistiche di accompagnamento           
di cui alla presente legge e concedono i nulla osta previsti al comma           
3 dell'art. 4.                                                                  
2. Per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni           
amministrative pecuniarie, si osservano le disposizioni della L.R. 28           
aprile 1984, n. 21 "Disciplina dell'applicazione delle sanzioni                 
amministrative di competenza regionale" e successive modifiche.                 
3. I Comuni sono tenuti a trasmettere alla Provincia competente copia           
dei verbali delle contravvenzioni e degli eventuali reclami pervenuti           
dai clienti.                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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