LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 4
NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO
Art. 6
Elenchi provinciali, diplomi di abilitazione
e tesserini di riconoscimento
1. La Provincia istituisce appositi elenchi con riferimento alle
diverse professioni turistiche, nei quali sono inseriti coloro che
hanno superato il relativo esame di abilitazione.
2. La Provincia cura la pubblicazione annuale nel Bollettino
Ufficiale della Regione dei nominativi di coloro che si dichiarano
disponibili, entro il 31 ottobre di ciascun anno, all'effettivo
esercizio della professione per la quale sono stati abilitati e
indicano anche le lingue straniere per le quali e' stato superato
l'esame. L'elenco delle guide turistiche indica altresi' gli ambiti
territoriali per i quali sussiste l'abilitazione.
3. La Provincia rilascia agli abilitati un diploma di abilitazione ed
un tesserino personale di riconoscimento, il quale deve essere
visibile durante l'attivita' professionale. Il tesserino personale
deve essere rinnovato ogni tre anni, previa presentazione del
certificato di idoneita' psico-fisica di cui alla lettera c) del
comma 1 dell'art. 3.
4. L'attestato di abilitazione deve specificare i dati anagrafici, la
professione alla quale si riferisce, le lingue straniere conosciute
e, per le guide turistiche, gli ambiti nei quali la professione puo'
essere esercitata.