LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 4
NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO
Art. 5
Formazione professionale
1. La formazione professionale relativa alle professioni di cui alla
presente legge si svolge con le modalita' stabilite dalla L.R. 24
luglio 1979, n. 19.
2. Nel rispetto delle direttive regionali le Province, singole o
associate, organizzano corsi di formazione professionale ai fini
della partecipazione agli esami per ottenere l'abilitazione
all'esercizio delle professioni turistiche di accompagnamento di cui
alla presente legge.
3. I corsi di formazione relativi alla figura di guida
ambientale-escursionistica possono prevedere indirizzi di
specializzazione.
NOTA ALL'ART. 5
Comma 1
La L.R. 24 luglio 1979, n. 19 concerne Riordino, programmazione e
deleghe della formazione alle professioni.