REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 4

NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO

          Art. 5                                                                
Formazione professionale                                                        
1. La formazione professionale relativa alle professioni di cui alla            
presente legge si svolge con le modalita' stabilite dalla L.R. 24               
luglio 1979, n. 19.                                                             
2. Nel rispetto delle direttive regionali le Province, singole o                
associate, organizzano corsi di formazione professionale ai fini                
della partecipazione agli esami per ottenere l'abilitazione                     
all'esercizio delle professioni turistiche di accompagnamento di cui            
alla presente legge.                                                            
3. I corsi di formazione relativi alla figura di guida                          
ambientale-escursionistica possono prevedere indirizzi di                       
specializzazione.                                                               
NOTA ALL'ART. 5                                                                 
Comma 1                                                                         
La L.R. 24 luglio 1979, n. 19 concerne Riordino, programmazione e               
deleghe della formazione alle professioni.                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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