LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 4
NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO
Art. 4
Deroghe
1. Non e' richiesto il possesso dei requisiti di cui al comma 1
dell'art. 3 per i seguenti soggetti:
a) le guide degli Stati membri dell'Unione Europea che accompagnano
un gruppo di turisti nel corso di un viaggio organizzato con durata
limitata nel tempo e a circuito chiuso, in base al DPR del
13/12/1995;
b) coloro che svolgono, senza compenso e senza carattere di
professionalita' ed abitualita' le attivita' di cui alla presente
legge esclusivamente in favore dei soci delle Associazioni senza
scopo di lucro previste dall'art. 10 della Legge 17 maggio 1983, n.
217. Qualora i medesimi siano sottoposti ad accertamento, devono
presentare i documenti per dimostrare l'esistenza di tali requisiti;
c) chi svolge in qualita' di titolare, direttore tecnico o dipendente
di agenzia di viaggi, attivita' di accoglienza ed accompagnamento da
e per porti, aeroporti, stazioni di mezzi di trasporto.
2. L'esercizio occasionale delle attivita' proprie della guida
turistica e' consentito, previa acquisizione di nulla osta, a
riconosciuti esperti della materia nel contesto di iniziative aventi
finalita' didattiche e divulgative del patrimonio artistico e
culturale dell'Emilia-Romagna, che siano organizzate:
a) da enti ed organismi dello Stato o da Enti locali territoriali,
ovvero su incarico di essi, nell'ambito delle proprie funzioni;
b) da organizzazioni pubbliche o private senza scopo di lucro, che
abbiano quale finalita' statutaria la diffusione della conoscenza e
della valorizzazione dei beni culturali.
3. Il nulla osta e' rilasciato dal Comune entro quindici giorni dal
ricevimento della richiesta, trascorsi i quali si considera concesso.
4. I Comuni accertano il possesso, da parte delle guide di cui alla
lettera a) del comma 1, della specifica documentazione prevista
dall'art. 1 del DPR del 13/12/1995.
NOTE ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il DPR 13 dicembre 1995 concerne Atto di indirizzo e coordinamento
in materia di guide turistiche.
2) Il testo dell'art. 10 della Legge 17 maggio 1983, n. 217,
concernente Legge quadro per il turismo e interventi per il
potenziamento e la qualificazione dell'offerta tecnica, e' il
seguente:
"Art. 10 - Associazioni senza scopo di lucro
Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale
per finalita' ricreative, culturali, religiose o sociali, sono
autorizzate, esclusivamente per i propri associati, ad esercitare
attivita' turistiche e ricettive.
Le leggi regionali fissano i requisiti minimi omogenei e le modalita'
di esercizio per il compimento delle attivita' di cui al comma
precedente, assicurando che le attivita' medesime siano esercitate
nei rispettivi ambiti associativi.".
Comma 4
3) Il testo dell'art. 1 del DPR 13 dicembre 1995, citato alla nota 1)
al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 1
1. Le Regioni assicurano che il controllo dell'esercizio
professionale dell'attivita' di guida turistica che accompagna un
gruppo di turisti proveniente da un altro Stato membro dell'Unione
europea, nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel
tempo ed a circuito chiuso, abbia ad oggetto:
a) il possesso di un documento rilasciato dallo Stato membro di
provenienza attestante lo svolgimento professionale dell'attivita' di
guida turistica;
b) il possesso di un documento sottoscritto dal titolare dell'impresa
di viaggio, contenente: 1) la denominazione dell'impresa di viaggio,
il nominativo del suo titolare e lo Stato membro di stabilimento
dell'impresa stessa; 2) i dati anagrafici della guida e l'indicazione
del rapporto di lavoro dipendente od autonomo con l'impresa turistica
organizzatrice del viaggio, avente ad oggetto la prestazione
dell'attivita' di guida turistica; 3) il programma di viaggio
indicante la data iniziale e finale del viaggio e le date relative al
percorso da effettuare sul territorio italiano e le localita' oggetto
di visita turistica; 4) il numero dei partecipanti al viaggio.
2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere
accompagnati da fedele traduzione in lingua italiana.".