REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 4

NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO

          Art. 4                                                                
Deroghe                                                                         
1. Non e' richiesto il possesso dei requisiti di cui al comma 1                 
dell'art. 3 per i seguenti soggetti:                                            
a) le guide degli Stati membri dell'Unione Europea che accompagnano             
un gruppo di turisti nel corso di un viaggio organizzato con durata             
limitata nel tempo e a circuito chiuso, in base al DPR del                      
13/12/1995;                                                                     
b) coloro che svolgono, senza compenso e senza carattere di                     
professionalita' ed abitualita' le attivita' di cui alla presente               
legge esclusivamente in favore dei soci delle Associazioni senza                
scopo di lucro previste dall'art. 10 della Legge 17 maggio 1983, n.             
217. Qualora i medesimi siano sottoposti ad accertamento, devono                
presentare i documenti per dimostrare l'esistenza di tali requisiti;            
c) chi svolge in qualita' di titolare, direttore tecnico o dipendente           
di agenzia di viaggi, attivita' di accoglienza ed accompagnamento da            
e per porti, aeroporti, stazioni di mezzi di trasporto.                         
2. L'esercizio occasionale delle attivita' proprie della guida                  
turistica e' consentito, previa acquisizione di nulla osta, a                   
riconosciuti esperti della materia nel contesto di iniziative aventi            
finalita' didattiche e divulgative del patrimonio artistico e                   
culturale dell'Emilia-Romagna, che siano organizzate:                           
a) da enti ed organismi dello Stato o da Enti locali territoriali,              
ovvero su incarico di essi, nell'ambito delle proprie funzioni;                 
b) da organizzazioni pubbliche o private senza scopo di lucro, che              
abbiano quale finalita' statutaria la diffusione della conoscenza e             
della valorizzazione dei beni culturali.                                        
3. Il nulla osta e' rilasciato dal Comune entro quindici giorni dal             
ricevimento della richiesta, trascorsi i quali si considera concesso.           
4. I Comuni accertano il possesso, da parte delle guide di cui alla             
lettera a) del comma 1, della specifica documentazione prevista                 
dall'art. 1 del DPR del 13/12/1995.                                             
NOTE ALL'ART. 4                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il DPR 13 dicembre 1995 concerne Atto di indirizzo e coordinamento           
in materia di guide turistiche.                                                 
2) Il testo dell'art. 10 della Legge 17 maggio 1983, n. 217,                    
concernente Legge quadro per il turismo e interventi per il                     
potenziamento e la qualificazione dell'offerta tecnica, e' il                   
seguente:                                                                       
"Art. 10 - Associazioni senza scopo di lucro                                    
Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale            
per finalita' ricreative, culturali, religiose o sociali, sono                  
autorizzate, esclusivamente per i propri associati, ad esercitare               
attivita' turistiche e ricettive.                                               
Le leggi regionali fissano i requisiti minimi omogenei e le modalita'           
di esercizio per il compimento delle attivita' di cui al comma                  
precedente, assicurando che le attivita' medesime siano esercitate              
nei rispettivi ambiti associativi.".                                            
Comma 4                                                                         
3) Il testo dell'art. 1 del DPR 13 dicembre 1995, citato alla nota 1)           
al presente articolo, e' il seguente:                                           
"Art. 1                                                                         
1. Le Regioni assicurano che il controllo dell'esercizio                        
professionale dell'attivita' di guida turistica che accompagna un               
gruppo di turisti proveniente da un altro Stato membro dell'Unione              
europea, nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel            
tempo ed a circuito chiuso, abbia ad oggetto:                                   
a) il possesso di un documento rilasciato dallo Stato membro di                 
provenienza attestante lo svolgimento professionale dell'attivita' di           
guida turistica;                                                                
b) il possesso di un documento sottoscritto dal titolare dell'impresa           
di viaggio, contenente: 1) la denominazione dell'impresa di viaggio,            
il nominativo del suo titolare e lo Stato membro di stabilimento                
dell'impresa stessa; 2) i dati anagrafici della guida e l'indicazione           
del rapporto di lavoro dipendente od autonomo con l'impresa turistica           
organizzatrice del viaggio, avente ad oggetto la prestazione                    
dell'attivita' di guida turistica; 3) il programma di viaggio                   
indicante la data iniziale e finale del viaggio e le date relative al           
percorso da effettuare sul territorio italiano e le localita' oggetto           
di visita turistica; 4) il numero dei partecipanti al viaggio.                  
2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere            
accompagnati da fedele traduzione in lingua italiana.".                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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