LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 4
NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO
Art. 2
Definizione delle professioni turistiche
di accompagnamento
1. E' guida turistica chi, per attivita' professionale, accompagna
persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a
musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive
storiche, artistiche monumentali, paesaggistiche, naturali,
etnografiche e produttive, ivi compresa la visita ai "siti"
individuati dalla Regione ai sensi del DPR del 13/12/1995 concernente
"Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche".
2. E' accompagnatore turistico chi, per attivita' professionale,
accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul
territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma
turistico predisposto dagli organizzatori, da' completa assistenza ai
singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi o
notizie di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori
degli ambiti di attivita' che rientrano nella specifica competenza
delle guide turistiche.
3. E' guida ambientale-escursionistica chi, per attivita'
professionale, illustra a persone singole e gruppi di persone gli
aspetti ambientali e naturalistici del territorio, conducendoli in
visita ad ambienti montani, collinari, di pianura e acquatici, anche
antropizzati, compresi parchi ed aree protette, nonche' ambienti o
strutture espositive di carattere naturalistico ed ecologico, con
esclusione di percorsi di particolare difficolta', posti su terreni
innevati e rocciosi di elevata acclivita', ed in ogni caso di quelli
che richiedono l'uso di attrezzature e tecniche alpinistiche, con
utilizzo di corda, picozza e ramponi. La guida
ambientale-escursionistica puo' essere specializzata nell'indirizzo
previsto dal percorso formativo ai sensi dell'art. 5.