REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 4

NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO

          Art. 2                                                                
Definizione delle professioni turistiche                                        
di accompagnamento                                                              
1. E' guida turistica chi, per attivita' professionale, accompagna              
persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a             
musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive              
storiche, artistiche monumentali, paesaggistiche, naturali,                     
etnografiche e produttive, ivi compresa la visita ai "siti"                     
individuati dalla Regione ai sensi del DPR del 13/12/1995 concernente           
"Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche".             
2. E' accompagnatore turistico chi, per attivita' professionale,                
accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul                   
territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma              
turistico predisposto dagli organizzatori, da' completa assistenza ai           
singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi o             
notizie di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori              
degli ambiti di attivita' che rientrano nella specifica competenza              
delle guide turistiche.                                                         
3. E' guida ambientale-escursionistica chi, per attivita'                       
professionale, illustra a persone singole e gruppi di persone gli               
aspetti ambientali e naturalistici del territorio, conducendoli in              
visita ad ambienti montani, collinari, di pianura e acquatici, anche            
antropizzati, compresi parchi ed aree protette, nonche' ambienti o              
strutture espositive di carattere naturalistico ed ecologico, con               
esclusione di percorsi di particolare difficolta', posti su terreni             
innevati e rocciosi di elevata acclivita', ed in ogni caso di quelli            
che richiedono l'uso di attrezzature e tecniche alpinistiche, con               
utilizzo di corda, picozza e ramponi. La guida                                  
ambientale-escursionistica puo' essere specializzata nell'indirizzo             
previsto dal percorso formativo ai sensi dell'art. 5.                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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